7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) l'11 giugno 2015 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch
(Causa C-281/15)
(2015/C 294/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Soha Sahyouni
Resistente: Raja Mamisch
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 (1) del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, si estenda anche al cosiddetto divorzio privato, pronunciato, nel caso di specie, dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
a)
Se, nell’esaminare la possibilità di riconoscere un divorzio nell’ordinamento nazionale, debba trovare applicazione anche l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010.
b)
In caso di risposta affermativa al punto a) della seconda questione:
1.
Se occorra attribuire rilievo in astratto ad un confronto dal quale risulti che la legge dello Stato adito riconosce il diritto di accedere al divorzio anche all’altro coniuge, ma lo subordina — in ragione del sesso di tale coniuge — a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle valevoli per l’accesso al divorzio del primo coniuge,
oppure
2.
se l’applicabilità della disposizione di cui sopra sia subordinata alla condizione che l’applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche nel singolo caso — in concreto — discriminatoria.
c)
In caso di risposta affermativa al punto b), sub 2., della seconda questione:
Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato — anche mediante l’accettazione da parte sua di prestazioni compensative — costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata.
(1) GU L 343, pag. 10.
Full & Egal Universal Law Academy