Causa C-286/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 12 giugno 2015 — SIA «Latvijas propāna gāze»/Valsts ieņēmumu dienests
C2702015IT1810120150612IT0023181192
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 12 giugno 2015 — SIA «Latvijas propāna gāze»/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-286/15)2015/C 270/23Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: SIA «Latvijas propāna gāze»
Resistente: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
1)
Se le regole generali per l’interpretazione 2, lettera b), e 3, lettera b), contenute nel regolamento (CE) n. 1031/2008 ( 1 ) della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, e nel regolamento (CE) n. 948/2009 ( 2 ) della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, debbano interpretarsi nel senso che, se il carattere essenziale della merce (gas di petrolio liquefatto) viene determinato complessivamente da tutti i componenti della miscela del gas e nessun componente di questa può essere identificato separatamente come fattore che conferisce a detto gas il suo carattere essenziale, deve presumersi che il fattore che conferisce il carattere essenziale alla merce ai sensi della regola generale per l’interpretazione 3, lettera b), sia quella sostanza che risulta presente in percentuale maggiore nella miscela.
2)
Se dall’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 ( 3 ) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, si evinca l’obbligo del soggetto che dichiara la merce (gas di petrolio liquefatto) di indicare con precisione la quantità in percentuale delle sostanze maggiormente presenti nella miscela.
3)
Se, ove il soggetto che dichiara la merce non abbia indicato con precisione la quantità in percentuale delle sostanze maggiormente presenti nella miscela, debba applicarsi a un gas, composto per lo 0,32 % dalla somma di metano, etano ed etilene, per il 58,32 % dalla somma di propano e propilene, e per non più del 39,99 % dalla somma di butano e butilene, il codice 2711 19 00 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, applicato dal dichiarante alla merce di cui alla presente causa, o il codice 2711 12 97, applicato dal Valsts ieņēmumu dienests.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 , recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 287, pag. 1).
( 3 ) GU L 253, pag. 1.
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