21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 22 giugno 2015 — Procedimento penale a carico di G.M. e M.S.
(Causa C-303/15)
(2015/C 311/25)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parti nel procedimento penale dinanzi al giudice nazionale
G.M. e M.S.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1) possa essere interpretato nel senso che l’omessa notifica delle regole ritenute di natura tecnica renda possibili effetti diversi, ossia che, per le regole inerenti alle libertà non soggette ai limiti di cui all’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’omissione della notifica comporti che esse non possano essere applicate al caso concreto da decidere, mentre, per le regole relative alle libertà soggette ai limiti di cui all’articolo 36 del Trattato, sia ammissibile che il giudice nazionale, il quale è al contempo giudice dell’Unione, valuti se esse, ancorché non notificate, siano conformi ai requisiti dell’articolo 36 del Trattato e non siano soggette alla sanzione di inapplicabilità.
(1) GU L 204, pag. 37.
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