24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 25 giugno 2015 — Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu
(Causa C-308/15)
(2015/C 279/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Alicante
Parti
Ricorrente: Banco Popular Español, S.A.
Appellati: Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con il principio di non vincolatività sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la circostanza che gli effetti restitutori derivanti dalla dichiarazione di nullità di una clausola di tasso minimo (cláusula suelo), in quanto tale clausola sarebbe abusiva, inserita in un contratto di mutuo non retroagiscano alla data di stipula del contratto, bensì a una data posteriore.
2)
Se il criterio di buona fede degli ambienti interessati che funge da fondamento della limitazione dell’efficacia retroattiva discendente da una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che debba essere interpretata in modo uniforme dall’insieme degli Stati membri.
3)
In caso di risposta affermativa, quali requisiti debbano essere soddisfatti per determinare l’esistenza della buona fede degli ambienti interessati.
4)
In ogni caso, se sia conforme alla buona fede degli ambienti interessati l’operato del professionista che, nell’elaborazione del contratto, ha determinato la mancanza di trasparenza all’origine dell’abusività della clausola.
5)
Se il rischio di gravi inconvenienti che costituisce il fondamento della limitazione dell’efficacia retroattiva discendente da una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che debba essere interpretata in modo uniforme.
6)
In caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere presi in considerazione.
7)
Se il rischio di gravi inconvenienti debba essere valutato prendendo in considerazione solo il rischio che potrebbe verificarsi per il professionista o se si debba tenere conto anche del danno arrecato ai consumatori a causa della mancata restituzione integrale de gli importi versati in virtù della suddetta clausola di tasso minimo.
8)
Se l’estensione automatica della medesima limitazione degli effetti restitutori derivanti dalla nullità di una clausola di tasso minimo (cláusula suelo), dichiarata nell’ambito di una causa promossa da un’associazione di consumatori contro istituti finanziari, alle azioni individuali volte a far dichiarare la nullità di una clausola di tasso minimo in quanto abusiva, promosse da clienti consumatori che hanno contratto un mutuo ipotecario con istituti finanziari diversi, sia compatibile con il principio di non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, e con il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2).
(1) GU L 95, pag. 29.
(2) GU 2000, C 364, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy