24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Paris (Francia) il 29 giugno 2015 — Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique
(Causa C-319/15)
(2015/C 279/31)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative d'appel de Paris
Parti
Ricorrenti: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited
Resistente: Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 961/2010 (1) del Consiglio, del 25 ottobre 2010, violino l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutelano il diritto di proprietà, letti in combinato disposto con l’articolo 47 di tale Carta e con l’articolo 6, primo paragrafo, della suddetta convenzione, che garantiscono il diritto all’esecuzione di una decisione giudiziaria entro un termine ragionevole, segnatamente nella misura in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità che i fondi congelati siano sbloccati qualora un terzo si avvalga di un credito acquisito ai sensi di una decisione giudiziaria che dispone la condanna di una persona, designata ad essere oggetto di un vincolo di congelamento, al pagamento a suo favore di un indennizzo, pronunciata al termine di un procedimento avviato prima di tale designazione e tra queste due persone non sussista alcun rapporto, neppure indiretto, connesso alle attività previste dal regolamento.
(1) Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).
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