5.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/2
Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-320/15)
(2015/C 328/02)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
Dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE, (1) concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
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condannare Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Con il suo ricorso la Commissione precisa gli impianti di determinati agglomerati della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti della direttiva, vuoi perché non sono stati adeguatamente costruiti o migliorati gli impianti necessari (agglomerati di Prosotsani, Doxatos, Eleftheroypoli, Vagia e Galatista) e pertanto le acque reflue urbane di detti agglomerati non sono sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario oppure un trattamento equivalente, vuoi perché i campioni prelevati (agglomerati di Desfina, Polychronos e Chanioti) indicano che gli impianti non operano conformemente ai requisiti della direttiva.
2.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEΕ le acque reflue urbane (degli agglomerati con oltre 2 000 a.e.) che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, mentre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, detti scarichi devono soddisfare i requisiti previsti all'allegato I B della direttiva (uno dei quali è che vengano prelevati campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati prima del loro scarico nelle acque recipienti).
3.
La Commissione sottolinea che, perché si possa considerare che uno Stato membro adempia gli obblighi della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, occorre che siano addotti elementi soddisfacenti quanto alla qualità delle acque reflue dopo il trattamento. Inoltre, affinché sussista una stima affidabile della qualità dei rifiuti di un agglomerato ai sensi della direttiva, e dunque l’adeguamento del loro trattamento ai sensi dell’articolo 4 della direttiva, gli Stati membri devono ottenere risultati soddisfacenti per un periodo di almeno un anno dopo l’attivazione dell’attrezzatura, mediante il prelevamento di campioni secondo la metodologia di cui alla direttiva 91/271/CEΕ.
Α) Agglomerati di Prosotsani (a.e. 5882), Doxatos (a.e. 3815), Eleftheroypoli, (a.e. 4934) Vagia (a.e. 4509) e Galatista (a.e. 2974).
4.
La Commissione sostiene che, dal momento che le acque reflue urbane di quattro agglomerati (Prosotsani, Doxatos, Eleftheroypoli e Vagia) non sono sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, sussiste una violazione dell’articolo 4 della direttiva. Peraltro, le stesse autorità greche riconoscono che detti agglomerati si saranno pienamente adeguati alle disposizioni della direttiva solo quando avranno portato a termine le opere finanziate congiuntamente. La Commissione sostiene che, sebbene le opere necessarie siano già state integrate nell’asse prioritario «02 Tutela e gestione delle risorse idriche» del programma operativo «Ambiente e sviluppo sostenibile», non è previsto il tempestivo completamento degli agglomerati di Eleftheroypoli e di Prosotsani, mentre le autorità greche non hanno indicato una data chiara per gli agglomerati di Vagia e Doxatos. Dalle risposte delle autorità greche risulta che il funzionamento dei relativi impianti di Galatista è problematico e che occorrerebbe migliorarlo affinché funzioni conformemente alle disposizioni della direttiva.
Β) Agglomerati di Desfina (a.e. 2024), Polychronos (a.e. 10,443) e Chanioti (a.e. 9000)
5.
Quanto a tre agglomerati [Desfina, Polychronos e Chanioti], sebbene le autorità greche abbiano inviato i risultati di diversi campioni prelevati negli impianti di trattamento delle acque reflue, la Commissione sostiene che i campioni dimostrano che tali impianti non operano conformemente ai requisiti della direttiva.
Agglomerato di Polychronos.
6.
La Commissione rileva che il numero dei campioni che non si sono adeguati, sia per il 2012 sia per il 2013, supera il numero consentito e non sono stati raccolti abbastanza campioni per il 2012 e il 2013.
Agglomerato di Chanioti.
7.
I campioni inviati alla Commissione per detto agglomerato non possono essere considerati rappresentativi e raccolti a intervalli regolari, dato che non era stato prelevato alcun campione tra gennaio e aprile per il 2012 e nessun campione era stato presentato relativamente al 2013 per l’agglomerato in parola.
Agglomerato di Desfina.
8.
Dato che il numero dei campioni raccolti per il 2012 e il 2013 era insufficiente, i campioni stessi non potevano essere prelevati a intervalli regolari come richiesto dalla direttiva (solo 2 campioni prelevati per il 2012 invece di 12), il che significa che sono rimasti scoperti 10 mesi; nel 2013 sono stati prelevati 8 campioni, due dei quali relativi al mese di luglio, il che significa che 5 mesi sono rimasti scoperti.
(1) GU L 135, pag. 40.
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