7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/40
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 2 luglio 2015 — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet
(Causa C-327/15)
(2015/C 294/52)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: TDC A/S
Resistenti: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet
Questioni pregiudiziali
1)
Se la direttiva 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1), in particolare l’articolo 32 della medesima, osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui un’impresa non può chiedere allo Stato membro il rimborso specifico del costo netto derivante dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II di tale direttiva, laddove i profitti dell’impresa derivanti da altri servizi compresi nel suo obbligo di servizio universale ai sensi del capo II della direttiva superino le perdite derivanti dalla prestazione dei servizi obbligatori supplementari.
2)
Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione in base alla quale le imprese possono chiedere il rimborso allo Stato membro dei costi netti derivanti dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, esclusivamente nel caso in cui i costi netti costituiscano un onere eccessivo per le imprese.
3)
In caso di risposta negativa alla questione sub 2), se uno Stato membro possa stabilire che non sussiste un onere eccessivo derivante dalla prestazione di un servizio obbligatorio supplementare non rientrante nel capo II di tale direttiva, qualora l’impresa nel suo complesso abbia conseguito profitti dalla prestazione di tutti i servizi per cui sussiste l’obbligo di servizio universale, compresa la prestazione di servizi che l’impresa avrebbe prestato anche senza l’obbligo di servizio universale.
4)
Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui i costi netti di un’impresa designata, collegati alla prestazione di servizi universali ai sensi del capo II della direttiva, sono calcolati come differenza tra le entrate complessive e i costi complessivi collegati alla prestazione del servizio di cui trattasi, compresi i profitti e i costi che l’impresa avrebbe avuto anche senza l’obbligo di servizio universale.
5)
Qualora le disposizioni nazionali di cui trattasi (v. questioni da 1 a 4) si applichino a un servizio obbligatorio supplementare che dev’essere fornito non soltanto in Danimarca, bensì in Danimarca e in Groenlandia, la quale, in forza dell’allegato II del TFUE, è un paese o territorio d’oltremare, se le risposte alle questioni da 1 a 4 valgano anche per quella parte dell’obbligo relativo alla Groenlandia, laddove tale obbligo è imposto dalle autorità danesi a un’impresa stabilita in Danimarca e che non svolge nessun’altra attività in Groenlandia.
6)
Che rilevanza abbiano per la risposta alle questioni da 1 a 5 l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché la decisione [2012/21/UE] della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (2).
7)
Che rilevanza abbia per la risposta alle questioni da 1 a 5 il principio della minor distorsione di concorrenza possibile contenuto, tra l’altro, nell’articolo 1, paragrafo 2, nell’articolo 3, paragrafo 2, e nei considerando 4, 18, 23 e 26, nonché nell’allegato IV, parte B, della direttiva sul servizio universale.
8)
Qualora le disposizioni della direttiva sul servizio universale ostino a normative nazionali del tipo di quelle menzionate nelle questioni 1, 2 e 4, se tali disposizioni o preclusioni abbiano effetto diretto.
9)
Quali circostanze più dettagliate debbano essere prese in considerazione nel valutare se un termine nazionale di presentazione delle domande, come descritto al punto [13], nonché la sua applicazione, siano conformi ai principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione.
(1) GU 2002 L 108, pag. 51.
(2) GU 2012 L 7, pag. 3.
Full & Egal Universal Law Academy