21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/27
Impugnazione proposta il 3 luglio 2015 dalla Repubblica francese contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) pronunciata il 16 aprile 2015 nella causa T-402/12, Carl Schlyter/Commissione europea
(Causa C-331/15 P)
(2015/C 311/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, in qualità di agenti)
Altre parti del procedimento: Carl Schlyter, Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
Conclusioni
Il governo francese chiede alla Corte di:
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annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quarta Sezione) il 16 aprile 2015 nella causa T-402/12, Carl Schlyter/Commissione, nella parte in cui essa ha annullato la decisione della Commissione europea del 27 giugno 2012 che ha negato, durante il termine di differimento, l’accesso al parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo al contenuto e alle condizioni di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle (2011/673/F), che le era stato notificato dalle autorità francesi, in applicazione della direttiva 98/34/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998;
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rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con l’atto di impugnazione, presentato il 3o luglio 2015, il governo francese chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quarta Sezione) il 16 aprile 2015 nella causa T-402/12, Carl Schlyter/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
A sostegno della propria impugnazione, il governo francese deduce un unico motivo.
A sostegno di detto motivo, il governo francese sostanzialmente rileva che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto per quanto riguarda la qualificazione della procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (in prosieguo: la «direttiva 98/34») e per quanto riguarda l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento 1049/2001»).
In primo luogo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di qualificare la procedura prevista dalla direttiva 98/34 come attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001.
A tal riguardo, il governo francese fa valere, innanzitutto, che la definizione data dal Tribunale, nella sentenza impugnata, della nozione di indagine non si basa su alcuna definizione stabilita dal regolamento 1049/2001, dalla direttiva 98/34 o dalla giurisprudenza.
Inoltre, tale definizione non è neppure coerente con la soluzione adottata dal Tribunale (Ottava Sezione) nella sua sentenza del 25 settembre 2014, T-306/12, Spirlea/Commissione. Infatti, in detta sentenza, il Tribunale ha riconosciuto che la cosiddetta procedura «EU Pilot» può essere qualificata come attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001. Orbene, secondo il governo francese, gli obiettivi e lo svolgimento della cosiddetta procedura «EU Pilot» presentano importanti analogie con gli obiettivi e lo svolgimento della procedura prevista dalla direttiva 98/34.
Infine, per il caso in cui la Corte facesse propria la definizione della nozione di indagine contenuta nella sentenza impugnata, il governo francese osserva che la procedura prevista dalla direttiva 98/34 rientrerebbe in ogni caso in detta definizione, alla luce dei suoi obiettivi e del suo svolgimento.
In secondo luogo, innanzitutto, il governo francese ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando, in subordine, che, anche nell’ipotesi in cui il parere circostanziato emesso dalla Commissione rientri in un’attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, la divulgazione di tale documento non pregiudica necessariamente l’obiettivo della procedura prevista dalla direttiva 98/34.
A tal riguardo, il governo francese rileva che il ricorrente in primo grado non ha in alcun momento sollevato, nel suo ricorso iniziale, nella replica o nelle osservazioni sulle memorie degli intervenienti, l’argomento secondo cui, nell’ipotesi in cui la procedura prevista dalla direttiva 98/34 costituisca un’attività di indagine, la divulgazione del documento di cui trattasi non pregiudicherebbe l’obiettivo di detta attività di indagine.
Pertanto, dal momento che il motivo sollevato in subordine dal Tribunale non è stato dedotto dal ricorrente e riguarda la legittimità nel merito della decisione impugnata, il governo francese ritiene che il Tribunale, ai punti da 84 a 88 della sentenza impugnata, abbia commesso un errore di diritto sollevando d’ufficio detto motivo.
Inoltre, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’obiettivo della procedura prevista dalla direttiva 98/34 è quello di prevenire l’adozione, da parte del legislatore nazionale, di una regola tecnica che ostacola la libera circolazione delle merci o la libera circolazione dei servizi o la libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno (punto 85 della sentenza impugnata).
Orbene, il governo francese ritiene che il Tribunale abbia dato in tal modo un’interpretazione restrittiva dell’obiettivo della procedura prevista dalla direttiva 98/34.
Il governo francese ritiene, infatti, che, oltre all’obiettivo di conformità delle regole nazionali, la procedura prevista dalla direttiva 98/34 persegua anche un obiettivo riguardante la qualità del dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
(1) GU L 204, pag. 37.
(2) GU L 145, pag. 43.
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