7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/42
Impugnazione proposta il 6 luglio 2015 dal Mediatore europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 nella causa T-217/11, Staelen/Mediatore europeo
(Causa C-337/15 P)
(2015/C 294/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mediatore europeo (rappresentante: G. Grill, agente)
Altra parte nel procedimento: Claire Staelen
Conclusioni del ricorrente
In via principale:
—
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-217/11 (1) in quanto quest’ultimo conclude che (a) il Mediatore ha commesso diversi illeciti che costituiscono violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione, (b) è stato accertato un effettivo danno morale e (c) sussiste un nesso di causalità tra gli illeciti identificati dal Tribunale e detto danno morale e (2) in quanto il Mediatore è condannato a risarcire un danno di importo pari a EUR 7 000;
—
respingere il ricorso in quanto infondato a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale;
in subordine:
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale; e
—
decidere sulle spese secondo giustizia ed equità.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il Mediatore deduce motivi basati su diversi errori di diritto.
In primo luogo, esso ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che una semplice violazione del principio di diligenza sia sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Il Mediatore ritiene che tale tesi del Tribunale non sia conforme alla giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale, la quale esigerebbe l’accertamento di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e sottolineerebbe che il criterio decisivo che permette di considerare soddisfatta tale condizione sarebbe quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Il Tribunale ometterebbe di tenere conto delle caratteristiche specifiche della funzione del Mediatore e, in particolare, del fatto che quest’ultimo dispone di un margine discrezionale molto ampio nella conduzione di indagini.
In secondo luogo, il Mediatore contesta altresì l’interpretazione del Tribunale secondo la quale, quando il Mediatore svolge un’indagine, anche se un’istituzione fornisce una spiegazione che gli sembri convincente, ciò non lo esonera dalla sua responsabilità di assicurarsi che i fatti cui tale spiegazione fa riferimento siano veri, in particolare quando il Mediatore si basi soltanto su tale spiegazione per constatare l’insussistenza di un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore considera, infatti, che le istituzioni sono tenute a fornirgli informazioni corrette e che quindi egli possa legittimamente basare le proprie conclusioni sulle informazioni che gli sono trasmesse, qualora non vi siano elementi che possano rimettere in discussione l’attendibilità delle informazioni trasmesse. Al riguardo, il Mediatore sostiene che non c’era alcun motivo di dubitare che le informazioni trasmesse non corrispondessero ai fatti.
In terzo luogo, pur concordando con la constatazione del Tribunale secondo cui talune risposte del Mediatore non sono state fornite entro un termine ragionevole, quest’ultimo contesta che tale violazione del diritto dell’Unione ad esso imputabile possa essere qualificata come sufficientemente qualificata. Pertanto non è configurabile un caso di responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
In quarto luogo, il Mediatore ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto non fornendo nessuna spiegazione circa la qualificazione come danno morale della menomazione della fiducia della sig.ra Staelen nell’ufficio del Mediatore.
In ultimo luogo, il Mediatore contesta l’esistenza di un nesso di causalità tra gli illeciti ad esso imputati e la menomazione della fiducia della sig.ra Staelen nel suo ufficio.
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