21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/31
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l’8 luglio 2015 — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-343/15)
(2015/C 311/36)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente in appello: J. Klinkenberg
Resistente in appello: Minister van Infrastructuur en Milieu
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 1 della direttiva 1999/63/CE (1) e la clausola 1, paragrafo 1, dell’allegato «Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare», debbano essere interpretati nel senso che detta direttiva e detto accordo sono applicabili ad un dipendente statale che svolge attività al servizio del Rijksrederij e che fa parte dell’equipaggio di una nave con la quale vengono effettuate ispezioni relative alla pesca.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE (2), l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, parte iniziale e paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/104/CE (3), e l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, parte iniziale e n. 1 e 2 della direttiva 2003/88/CE (4), debbano essere interpretati nel senso che le direttive 93/104/CE e 2003/88/CE sono applicabili al dipendente statale di cui alla prima questione.
3)
Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 93/104/CE e gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale vengono considerate periodo di riposo le ore in cui il pubblico dipendente di cui alla prima questione durante la navigazione non svolge attività lavorativa, ma è obbligato ad essere disponibile per svolgere attività lavorativa su chiamata al fine di riparare guasti nella sala macchine.
4)
Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 93/104/CE e gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro a norma della quale vengono considerate periodo di riposo le ore in cui il pubblico dipendente di cui alla prima questione durante la navigazione non svolge attività lavorativa, ma è obbligato a svolgere attività su istruzioni del comandante, qualora ciò sia necessario per l’immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo, del carico o dell’ambiente, o nel prestare soccorso ad altre navi o a persone in difficoltà.
(1) Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) — Allegato: Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (GU L 167, pag. 33).
(2) Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).
(3) Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
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