21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/33
Impugnazione proposta il 7 luglio 2015 dalla Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e dalla Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 aprile 2015, causa T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-345/15 P)
(2015/C 311/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (rappresentanti: B. Evtimov, avvocato, D. O’Keeffe, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Euroalliages
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale;
—
statuire in via definitiva sulla controversia ove lo stato del procedimento lo consenta;
—
in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché venga riesaminata;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese;
—
condannare gli intervenienti alle loro spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione nella valutazione dei motivi delle ricorrenti nella sua sentenza, come emerge da quanto segue:
—
nel loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti adducono che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (in prosieguo: il «regolamento antidumping di base») e nella sua valutazione giuridica nei limiti in cui ha respinto il motivo, in primo grado, secondo il quale l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e il suo riferimento all’articolo 2 del medesimo impongono alle istituzioni di calcolare un margine di dumping in tutti i riesami intermedi relativi a un caso di dumping, violando in tal modo anche i principi giuridici di buona amministrazione, trasparenza e certezza del diritto;
—
nel loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione della motivazione della sentenza adottata dallo stesso Tribunale nella causa T-143/06 MTZ Polyfilms/Consiglio dell’Unione europea.
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
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