7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/44
Impugnazione proposta il 10 luglio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, causa T-470/11, Total e Elf Aquitaine/Commissione
(Causa C-351/15 P)
(2015/C 294/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e F. Dintilhac, agenti)
Altre parti nel procedimento: Total SA, Elf Aquitaine SA
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza impugnata del Tribunale, causa T-470/11, del 29 aprile 2015;
—
dichiarare irricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;
—
condannare le convenute in sede di impugnazione all’integralità delle spese del presente procedimento e del procedimento di primo grado.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione la Commissione deduce i seguenti tre motivi.
In base al primo e al secondo motivo d’impugnazione, la sentenza impugnata respinge ingiustamente l’eccezione di irricevibilità del ricorso fatta valere dalla Commissione. Con il primo motivo d’impugnazione la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che le lettere del contabile della Commissione del 24 giugno e dell’8 luglio 2011 producono effetti giuridici obbligatori. Le lettere del contabile, infatti, sono semplici richieste di pagamento in esecuzione della decisione Metacrilati e sono preparatorie a un’eventuale esecuzione forzata di quest’ultima in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-217/06 (1), che ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Arkema, mentre la sentenza emessa nello stesso giorno nella causa T-206/06 (2) (successivamente confermata dall’ordinanza della Corte nella causa C-421/11 P (3)) ha mantenuto le ammende delle convenute. Le lettere del contabile non costituiscono ancora l’esecuzione forzata e, pertanto, non stabiliscono una «posizione definitiva» della Commissione. Inoltre, esse non producono effetti giuridici obbligatori diversi da quelli risultanti dalla decisione Metacrilati, la quale non è più contestabile in seguito all’esaurimento dei mezzi di ricorso delle convenute. Il secondo motivo d’impugnazione riguarda il fatto che la sentenza impugnata non rispetta i principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata che discende dall’ordinanza della Corte nella causa C-421/11 P.
Infine, il terzo motivo di impugnazione, vertente sulla motivazione contraddittoria, è presentato in subordine nel caso in cui la Corte dovesse respingere il primo e il secondo motivo. Il Tribunale ha dichiarato erroneamente al punto 113 che la Commissione era integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei confronti della Arkema che nei confronti delle convenute condebitori in solido mentre esso aveva correttamente osservato al punto 9 che la Arkema si rammaricava di non poter autorizzare la Commissione a trattenere una qualsiasi somma nell’eventualità che il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario fosse stato coronato da successo. Tale motivazione contraddittoria inficia il ragionamento seguito dal Tribunale nel merito della causa e costituisce un motivo sufficiente di annullamento della sentenza impugnata.
(1) ECLI:EU:T:2011:251
(2) ECLI:EU:T:2011:250
(3) ECLI:EU:C:2012:60
Full & Egal Universal Law Academy