14.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 414/14
Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-360/12, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG
(Causa C-364/15 P)
(2015/C 414/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-360/12, notificata alla ricorrente il 29 aprile 2015;
—
condannare l’UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti;
—
condannare la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.
Motivi e principali argomenti
1.
Con il presente ricorso Louis Vuitton Malletier (in prosieguo, “Louis Vuitton o la «ricorrente») chiede che la Corte di giustizia annulli la decisione del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-360/12 (la «decisione impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di Louis Vuitton avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 16 maggio 2012, nel procedimento R 1854/2011-1, che ha dichiarato integralmente nulla la registrazione del marchio comunitario n. 658751 (figurativo), per assenza di carattere distintivo.
2.
Il presente ricorso è volto a dimostrare che il Tribunale è incorso in errore nel concludere che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1) è applicabile al marchio controverso.
3.
Confermando la decisione della commissione di ricorso che ha dichiarato nullo il marchio controverso, in quanto non intrinsecamente distintivo, il Tribunale ha violato le norme relative all’onere della prova nei procedimenti di dichiarazione di nullità.
4.
In particolare, la ricorrente sostiene che per conformarsi ai principi della presunzione di validità di cui beneficia il marchio comunitario registrato e della ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di nullità, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata, sulla base del fatto che la Nanu-Nana non ha soddisfatto l’onere della prova, dal momento che non è stata in grado di dimostrare quali fossero le norme e gli usi del settore rilevante all’epoca della registrazione del marchio controverso e di conseguenza che quest’ultimo non si discostava significativamente dagli stessi.
5.
Alla luce di quanto precede la ricorrente chiede che la Corte annulli la decisione impugnata e condanni l’UAMI e la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1
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