7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/48
Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 aprile 2015, causa T-259/13, Francia/Commissione
(Causa C-373/15 P)
(2015/C 294/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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annullare parzialmente la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 30 aprile 2015, nella causa T-259/13, Francia/Commissione;
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pronunciarsi essa stessa in via definitiva sulla controversia annullando la decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1) nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica francese relative all’Asse 2 del programma di sviluppo rurale esagonale per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla controversia;
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riservare le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il governo francese deduce tre motivi contro la sentenza impugnata.
Con il suo primo motivo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali mentre la Commissione aveva adottato la decisione controversa oltre un termine ragionevole.
Con il suo secondo motivo, dedotto in subordine, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse violato gli articoli 10 e 14 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (2) (in prosieguo: il «regolamento 1975/2006») imponendo alle autorità francesi di procedere al conteggio degli animali durante i controlli in loco realizzati a titolo delle misure di aiuto ICSN («Indennità compensative degli svantaggi naturali»).
Con il suo terzo motivo, dedotto in estremo subordine, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che le verifiche in loco effettuate nell’ambito della gestione dell’identificazione bovina o dei premi ovini non costituiscono controlli in loco conformemente agli articoli 12 e seguenti del regolamento 1975/2006.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui respinge il primo motivo di annullamento dedotto dal governo francese nei confronti della decisione controversa della Commissione.
(1) GU L 67, pag. 20.
(2) GU L 368, pag. 74.
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