16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/12
Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P)
(2015/C 381/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini, avvocato, E. Monard, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1)
annullare la sentenza del Tribunale, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory and Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea;
2)
accogliere le conclusioni delle ricorrenti nel loro ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
3)
condannare il Consiglio alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, comprese quelle delle ricorrenti;
4)
condannare le parti intervenienti alle proprie spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, in particolare per quanto riguarda la nozione di «tutte le operazioni di esportazione [comparabili]» e il rapporto tra le disposizioni di cui trattasi, ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato gli articoli 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) e gli articoli 2, paragrafo 4, e 2, paragrafo 4, comma 2, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, e ha imposto un onere della prova irragionevole a carico delle ricorrenti.
Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, non ha preso in considerazione talune domande delle ricorrenti e ha commesso un errore di diritto nel valutare l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
(1) GU L 275, pag. 1.
(2) GU L 343, pag. 51.
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