21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/42
Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-389/15)
(2015/C 311/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione del Consiglio del 7 maggio 2015 che autorizza l’avvio di negoziati su un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per quanto riguarda materie di competenza dell’Unione europea;
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mantenere gli effetti della decisione impugnata, ove opportuno, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell’Unione europea deve adottare ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 3, 4 e 8 TFUE;
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 TFUE, in quanto la decisione impugnata riconoscerebbe l’esistenza della competenza degli Stati membri, mentre i negoziati riguardano un accordo rientrante nella competenza esclusiva dell’Unione.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 207, paragrafo 3, e 218, paragrafi 3, 4 e 8, TFUE, poiché il Consiglio avrebbe nominato gli Stati membri come «negoziatori» in una materia di competenza dell’Unione europea e non avrebbe adottato la decisione impugnata conformemente alla maggioranza applicabile.
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