26.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 354/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il 22 luglio 2015 — Mohamed Daouidi/Bootes Plus S.L.
(Causa C-395/15)
(2015/C 354/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona
Parti
Ricorrente: Mohamed Daouidi
Convenuti: Bootes Plus S.L., Fondo de Garantía Salarial y Ministerio Fiscal
Questioni pregiudiziali
1)
Se il divieto generale di discriminazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che il divieto e la tutela ivi contemplati si estendono alla decisione del datore di lavoro di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali.
2)
Se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la tutela da erogare ad un lavoratore oggetto di un licenziamento palesemente arbitrario e privo di giustificato motivo, debba essere analoga a quella prevista dalla legislazione nazionale per ogni forma di licenziamento che violi un diritto fondamentale.
3)
Se la decisione di un datore di lavoro di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali, rientri nell’ambito di applicazione e/o di tutela di cui agli articoli 3, 15, 31, 34, paragrafo 1, e 35, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (uno, alcuni o tutti i suddetti articoli).
4)
Qualora le prime tre questioni (o una di esse) ricevano una risposta affermativa e si ritenga che la decisione di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali, rientri nell’ambito di applicazione e/o di tutela di uno o più articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, se il giudice nazionale possa applicare tali disposizioni per risolvere una controversia tra privati, vuoi perché — a seconda che si tratti di un «diritto» o di un «principio» — sia loro riconosciuta efficacia orizzontale, vuoi in virtù del principio dell’«interpretazione conforme».
Per il caso in cui le questioni anteriori ricevano una risposta negativa, si formula una quinta questione:
5)
Se la nozione di «discriminazione diretta fondata sull’handicap» come uno dei motivi di discriminazione contemplati dagli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/78 (2) possa comprendere la decisione di un datore di lavoro di licenziare un lavoratore fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro.
(1) GU 2000, C 364, pag. 1.
(2) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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