26.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 354/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 7 agosto 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo
(Causa C-431/15)
(2015/C 354/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Cantabria
Parti
Ricorrente: Liberbank, S.A.
Resistente: Rafael Piris del Campo
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con principio di non vincolatività e con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori.
2)
Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il mantenimento degli effetti prodotti da una clausola «suolo» dichiarata nulla, in quanto abusiva, e inserita in un contratto stipulato con i consumatori.
3)
Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, disporre una limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori, poiché vi è un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico e alla buona fede.
4)
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, quando viene esercitata un’azione individuale di nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con i consumatori, risulti compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto di presumere un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico, o se, invece, tale rischio debba essere accertato e valutato in considerazione di dati economici concreti dai quali siano deducibili le ripercussioni macroeconomiche della retroattività della nullità di una clausola abusiva.
5)
Se, inoltre, nell’ambito di un’azione individuale di nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con i consumatori, sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 [concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori], una valutazione del rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico che prenda in considerazione gli effetti economici eventuali del potenziale esercizio di un’azione individuale da parte di molteplici consumatori; o se, invece, tale rischio debba essere valutato prendendo in considerazione soltanto le ripercussioni economiche per l’economia di un’azione individuale concreta, esercitata da un consumatore.
6)
In caso di risposta affermativa alla questione sub 3), se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la valutazione astratta della condotta di un qualsiasi professionista, al fine di accertare la buona fede.
7)
Oppure, in caso contrario, se, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia necessario esaminare e valutare la buona fede in ciascun caso specifico, in considerazione della condotta concreta di un professionista durante la stipulazione del contratto e l’inserzione della clausola abusiva nel contratto.
(1) GU L 95, pag. 29.
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