19.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 346/9
Impugnazione proposta il 10 agosto 2015 dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 giugno 2015, causa T-222/14, Deluxe Laboratories/UAMI (Deluxe)
(Causa C-437/15 P)
(2015/C 346/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Altra parte nel procedimento: Deluxe Laboratories, Inc.
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la sentenza impugnata;
—
condannare alle spese la ricorrente dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
L’UAMI ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in quanto il Tribunale ha violato l’articolo 75, primo periodo, del regolamento sul marchio comunitario (1), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario per le ragioni esposte dettagliatamente qui di seguito e che si possono riassumere nel seguente modo:
1.
Il Tribunale ha commesso un errore nell’escludere la possibilità di una motivazione globale rispetto a una varietà di prodotti e servizi, quando la percezione del segno rispetto a ognuno di essi è uniforme e conseguentemente la motivazione applicabile ad ognuno di essi risulta invariabile.
2.
Imporre all’UAMI l’obbligo di ripetere sistematicamente il medesimo motivo per ognuno dei prodotti o servizi, o categoria omogenea di prodotti o servizi equivarrebbe a fare dell’obbligo di motivazione un obbligo puramente formale.
3.
Il Tribunale ha esplicitamente individuato i motivi per cui il segno, in relazione a ciascuno dei prodotti e servizi oggetto della domanda, sarebbe percepito unicamente come un’indicazione della qualità superiore di tale prodotto o servizio.
4.
È sufficiente che i prodotti e servizi abbiano una caratteristica comune per rendere possibile una motivazione riguardante l’insieme di essi, se il segno è privo di carattere distintivo quale conseguenza di tale caratteristica. Nel presente caso, tale caratteristica comune è data dal fatto che ognuno dei prodotti e servizi interessati, senza eccezioni, può essere di qualità più o meno elevata, sicché l’indicazione di una qualità superiore sarà percepita rispetto all’insieme di essi e a ognuno di essi quale semplice argomento di vendita.
5.
Il Tribunale ha interpretato erroneamente il concetto di categoria di prodotti o servizi «sufficientemente omogenea» stabilita dalla giurisprudenza, finendo per restringere indebitamente i criteri per la sua valutazione. Nella specie, la caratteristica comune individuata dal Tribunale permette di ritenere che i prodotti e servizi contemplati nella domanda costituiscano una categoria sufficientemente omogenea che consente una motivazione globale.
6.
La sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza esistente, in particolare all’ordinanza dell’11 dicembre 2014, causa C-253/14 P, FTI Touristik GmbH/UAMI, (BigXtra), EU:C:2014:2445.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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