16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 17 agosto 2015 — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a.
(Causa C-444/15)
(2015/C 381/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Parti nella causa principale
Ricorrente: Associazione Italia Nostra Onlus
Resistenti: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio
Questioni pregiudiziali
1)
Se il paragrafo 3, dell’art. 3, della direttiva 2001/42/CE (1) nella parte in cui si riferisce anche alla fattispecie contemplata dal paragrafo 2, lett. b) del medesimo articolo, sia valido, alla luce delle norme in materia ambientale del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui sottrae da una sottoposizione sistematica di valutazione ambientale strategica piani e programmi per i quali sia stata ritenuta necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (2);
2)
in caso di affermazione della validità della norma citata, se i paragrafi 2 e 3 dell’art. 3 della direttiva 2001/42/CE, letti alla luce del decimo «considerando» della medesima direttiva, per il quale «tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica» vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa, come quella nazionale che, per definire la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, fa riferimento a dati meramente quantitativi;
3)
in caso di esito negativo della questione precedente, se i paragrafi 2 e 3 dell’art. 3, della direttiva 2001/42/CE, letti alla luce del decimo «considerando» della medesima direttiva, per il quale «tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica», vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa, quale quella nazionale, che sottrae dall’assoggettamento automatico ed obbligatorio della procedura di valutazione ambientale strategica tutti i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici fino ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici fino a 10 ettari, nonostante, in considerazione dei possibili effetti sui siti, sia già stata ritenuta per essi necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
(1) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
Full & Egal Universal Law Academy