16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 agosto 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA
(Causa C-450/15)
(2015/C 381/20)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
Resistente: Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA
Questione pregiudiziale
Se il principio di proporzionalità che deve guidare il processo di quantificazione delle sanzioni — così come affermato dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea — osti ad una interpretazione dell’art. 23, par. 2, lett. a) del regolamento n. 1/2003 (1), quale è quella consolidata dalla Commissione europea attraverso gli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006/C 201/02) e alla relativa prassi applicativa anche nazionale — secondo cui la sanzione da applicare alle imprese che abbiano violato il divieto di intese restrittive della concorrenza si calcola applicando le circostanze sull’importo base scaturente dal computo dei diversi fattori di cui occorre tenere conto ai sensi della normativa UE e comunque prima della riduzione del 10 % del fatturato, con il rischio che l’applicazione delle attenuanti sull’importo base si riveli del tutto inidone[a] a produrre l’effetto di personalizzazione della sanzione cui, invece, le circostanze sono preordinate attraverso la modulazione del relativo ammontare in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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