7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/14
Impugnazione proposta il 3 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 giugno 2015, causa T-527/13, Italia/Commissione
(Causa C-467/15 P)
(2015/C 406/15)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e P. Němečková, agenti)
Altra parte nel procedimento: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione delle Comunità europee si pregia di concludere che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 giugno 2015, notificata alla Commissione lo stesso giorno, nella causa T-527/13, Repubblica italiana contro Commissione;
—
respingere il ricorso presentato in primo grado e condannare la Repubblica italiana alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
Il Tribunale ha effettuato un’illegittima reinterpretazione e riqualificazione del secondo motivo presentato in primo grado. Così facendo, ha violato il principio dispositivo e il divieto di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla legalità sostanziale della decisione che la ricorrente non aveva tempestivamente sollevato nel ricorso.
2)
Il Tribunale ha violato l’art. 108 TFUE e l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (1), in relazione alle nozioni di aiuto nuovo e di aiuto esistente. In particolare, ha ritenuto a torto che un aiuto potesse considerarsi esistente nonostante la violazione di una condizione imposta dalla decisione che lo dichiarava compatibile. Ha così ignorato la consolidata giurisprudenza secondo cui la semplice violazione di tali condizioni determina l’esistenza di un aiuto nuovo e, in mancanza di fatti nuovi suscettibili di una diversa valutazione, giustifica una nuova decisione di incompatibilità.
Inoltre, dopo aver correttamente respinto le censure relative ad una pretesa carenza di motivazione, il Tribunale ha contraddetto tale valutazione, rimproverando alla Commissione di non aver dimostrato che la violazione della condizione incideva sulla sostanza del regime approvato dal Consiglio, e su questa base ha erroneamente ritenuto di poter disporre il parziale annullamento della decisione per un errore di diritto.
Il Tribunale non ha tenuto il debito conto dell’equilibrio istituzionale tra Consiglio e Commissione determinato dall’art. 108 TFUE. Quando il Consiglio, deliberando all’unanimità, utilizza il potere di dichiarare un aiuto eccezionalmente compatibile con il mercato interno ma subordina tale dichiarazione al rispetto di determinate condizioni, non spetta alla Commissione determinare se quelle condizioni siano effettivamente essenziali o se ne possa invece condonare la violazione.
3)
Il Tribunale ha violato l’art. 108 TFUE e gli art. 4, 6, 7, 14 e 16 del regolamento n. 659/1999 quanto alle procedure applicabili agli aiuti nuovi e agli aiuti attuati in modo abusivo.
Dopo aver ammesso che l’inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle condizioni imposte in occasione dell’approvazione dell’aiuto costituisce una forma di applicazione abusiva di tale aiuto, ha escluso la rilevanza delle disposizioni relative alla procedura di esame degli aiuti attuati in modo abusivo in base al fatto che la Commissione non ha basato la sua decisione su di esse e alla considerazione che le nozioni di aiuto nuovo e di aiuto attuata in maniera abusivo si escludono mutualmente. Pure, le disposizioni relative agli aiuti attuati in modo abusivo sono identiche, per quanto qui rileva, alle disposizioni relative agli aiuti nuovi. Il Tribunale ha dunque commesso un errore di diritto pronunciando l’annullamento parziale della decisione a motivo di un errore nella qualificazione dell’aiuto che è rimasto privo di conseguenze giuridiche.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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