16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/19
Impugnazione proposta il 4 settembre 2015 dalla Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) e dalla Sace BT SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-305/13, SACE e Sace BT/Commissione
(Causa C-472/15 P)
(2015/C 381/23)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA (rappresentanti: M. Siragusa e G. Rizza, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana
Conclusioni
SACE chiede che l’E Corte voglia, in accoglimento della presente impugnazione, annullare la decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della Sentenza impugnata, e accogliere, senza necessità di rinvio della causa al Tribunale, le conclusioni presentate dalle Ricorrenti in primo grado, e pertanto:
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annullare in toto la decisione della Commissione europea 20 marzo 2013, C(2013) 1501 def., sulle misure SA.23425 attuate dall’Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT S.p.A.;
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in subordine, annullarla parzialmente, limitatamente al/i motivo/i di ricorso accolto/i; e
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio, incluse quelle relative al procedimento sommario T-305/13 R.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, concernente l’imputabilità allo Stato italiano delle misure controverse: violazione dell’art. 107(1) TFUE quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza«Stardust Marine»(causa C-482/99); manifesta erroneità dell’interpretazione del § 177(b)(i) della motivazione della Decisione; accertamento di fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo e distorsione del contenuto della Decisione; illogicità della motivazione; indebita integrazione della motivazione della Decisione impugnata; falsa applicazione del principio secondo il quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata, in relazione alle due lettere del MEF a SACE S.p.A. prodotte dal governo italiano in allegato alla sua memoria d’intervento
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La Sentenza impugnata ha stabilito il seguente principio: il fatto che l’operazione controversa persegua interessi dell’impresa pubblica coincidenti con un obiettivo d’interesse generale non significa necessariamente che detta impresa abbia potuto adottare la sua decisione senza tenere conto delle esigenze dei poteri pubblici. Nulla osterebbe, secondo il Tribunale, a che lo Stato possa imporre a un’impresa pubblica di compiere un’operazione di natura imprenditoriale, la quale, pur potendo eventualmente essere conforme al criterio dell’investitore privato in economia di mercato (il «MEIP»), resterà in ogni caso imputabile allo Stato. E, pertanto, alla Commissione non sarebbe richiesto, al fine di soddisfare il requisito dell’imputabilità, di dimostrare che il comportamento dell’impresa pubblica sarebbe stato diverso qualora la stessa avesse agito in modo autonomo. Così ragionando, il Tribunale si è discostato dai principi stabiliti in «Stardust Marine». Dalla sua pronuncia discende che il solo fatto che un’impresa pubblica sia controllata dallo Stato e sottoposta a un particolare regime organizzativo è di per sé sufficiente per concludere che le autorità pubbliche sono sempre e comunque, per definizione, coinvolte nell’ adozione di decisioni di intervento a favore delle controllate di detta impresa. In un caso come quello della specie, l’imputabilità allo Stato potrà essere esclusa solamente qualora risulti provato che il CdA della società madre ha assunto una decisione di contenuto tale che essa non consenta di perseguire in parallelo anche interessi di rilievo generale. Nella specie, tale decisione non poteva essere che la liquidazione di SACE BT, alla quale del resto per definizione la Commissione non avrebbe obiettato. Qualora invece la misura adottata dall’impresa pubblica possa in astratto corrispondere anche a un obiettivo di interesse generale o sia stata adottata tenendo conto anche di questo interesse, deve presumersi che il CdA abbia così deliberato perché nel decidere non poteva non tener conto delle esigenze dei pubblici poteri, e non è consentito né possibile fornire la prova del contrario;
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Gli indizi generali dell’imputabilità utilizzati dalla Commissione e approvati dal Tribunale nulla dicono sul grado di autonomia con la quale il CdA di SACE S.p.A. esercitava ed esercita la gestione dell’impresa: e ciò non soltanto se presi ciascuno isolatamente dagli altri, ma anche qualora li si consideri nel loro complesso. Tali indizi non consentivano di dimostrare nulla di diverso dalla circostanza che nel 2009 lo Stato italiano controllava SACE S.p.A. in base alla proprietà azionaria totalitaria. La Sentenza «Stardust Marine» richiede, però, che gli indizi utilizzabili al fine di provare il coinvolgimento dello Stato siano strettamente collegati alle misure in questione, tenuto conto della loro ampiezza, dal loro contenuto e delle condizioni che esse comportano. La Sentenza impugnata riconosce espressamente che gli indizi dell’imputabilità utilizzati nella Decisione — tutti (tranne uno) attinenti alle attività di SACE nell’assicurazione dei rischi non di mercato, settore nel quale SACE BT non è presente — riguardano invece il contesto generale nel quale SACE S.p.A. opera, anziché le circostanze della specie e il contesto nel quale le misure controverse sono state adottate. Ciò nonostante, il Tribunale ha omesso di dichiarare che tali indizi sono per loro natura inidonei a fondare direttamente la presunzione del coinvolgimento concreto dello Stato nell’adozione delle misure in questione. Così operando, il Tribunale ha spostato il fuoco dell’esame dell’imputabilità al complesso dei rapporti tra Stato e imprese rispondenti al modello organizzativo delle imprese partecipate pubbliche — espressamente qualificate dalla legge come società per azioni, nell’ordinamento italiano — con il risultato di privare di qualsiasi rilevanza lo specifico oggetto, la specifica natura e lo specifico contenuto delle misure in questione nonché le concrete motivazioni alla base della loro adozione. In realtà, gli indizi utilizzati dalla Commissione indicano che è molto improbabile che vi sia stato alcun coinvolgimento dello Stato nell’adozione delle misure controverse;
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Per converso, nell’analizzare il requisito dell’imputabilità, il Tribunale ha ignorato la pacifica risultanza che per legge il MEF non esercita direzione e coordinamento delle società partecipate, come SACE ha dedotto nel ricorso, citando le norme pertinenti. Inoltre, esso è incorso nella falsa applicazione del principio secondo il quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata, in relazione alle due lettere del MEF a SACE S.p.A. prodotte dal governo italiano in allegato alla sua memoria d’intervento. In effetti, dette lettere non fanno altro che confermare il principio dell’autonomia di gestione nel rapporto MEF/SACE S.p.A., che la Commissione ben conosceva, se non altro perché esso era stato a più riprese illustrato dal governo italiano alla Commissione nel corso della procedura d’esame approfondito ex art. 108(2) TFUE. I due documenti, dunque, sono stati invocati solamente a conferma di quanto già dedotto, senza comportare alcuna significativa modifica degli elementi essenziali delle misure oggetto d’esame.
Secondo motivo, concernente l’assenza di vantaggio asseritamente conferito a SACE BT dalla seconda misura controversa: violazione dell’art. 107(1) TFUE e falsa applicazione del MEIP; accertamento di fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo; distorsione dell’argomento secondo il quale SACE S.p.A. ha beneficiato di fatto di un’implicita maggiorazione di 5/12 del tasso della commissione incassata rispetto a quella versata da SACE BT ai riassicuratori privati; erronea qualificazione di detto argomento come «motivo nuovo» irricevibile
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Il Tribunale — dimostrando, come già la Commissione, evidenti limiti di conoscenza e comprensione delle dinamiche dell’industria assicurativa, con particolare riferimento alla riassicurazione in eccesso di perdita (Excess of Loss (XoL)) — è incorso in errori gravi e manifesti, accertando fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo. L’esposizione ai rischi del riassicuratore in eccedenza di sinistro non aumenta qualora la partecipazione del riassicuratore alla copertura sia molto elevata: ciò in quanto alla maggiore quota di partecipazione al trattato XoL corrisponde una commissione incassata proporzionale. Inoltre, per il riassicuratore non sussiste aggravamento del rischio nel caso in cui il cedente versi in difficoltà finanziarie poiché in un trattato XoL il rischio di perdita principale per il riassicuratore non è legato alle difficoltà della compagnia cedente, bensì al rischio d’insolvenza degli acquirenti degli assicurati. Si aggiunga che il rischio di default della cedente SACE BT, anche in caso di difficoltà finanziarie, era del tutto inesistente, atteso che il pagamento alla controllante della commissione per la sottoscrizione del trattato riassicurativo avveniva in una rata unica e anticipata, e in assenza di pagamento tale copertura riassicurativa semplicemente non si sarebbe attivata. Il trattato XoL in questione non riguardava solamente il 25 % dei rischi riassicurati da SACE BT e, dunque, è falso che un secondo trattato, con previsione di una diversa commissione, avrebbe potuto essere negoziato con SACE S.p.A. per quanto riguarda il saldo della copertura riassicurativa, come affermato nella Sentenza. Infine, il Tribunale ha totalmente distorto l’argomento secondo il quale — essendo SACE S.p.A. entrata nel trattato, e quindi nella copertura riassicurativa dei rischi, solo dal 5 giugno 2009, pur ricevendo in corrispettivo una commissione calcolata su base annua — la detta società ha beneficiato, di fatto, di un’implicita maggiorazione di 5/12 del tasso della commissione incassata rispetto a quello della commissione corrisposta da SACE BT ai riassicuratori privati, in considerazione del periodo di rischio già trascorso senza il verificarsi di sinistri. Dato che tali circostanze risultano dalla Decisione impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che esse non furono portate a conoscenza della Commissione durante il procedimento amministrativo. Essendosi SACE limitata a formulare — nel contesto, e in via di ampliamento, del proprio secondo motivo di ricorso — un argomento di prova ulteriore dell’assenza del requisito sostanziale del vantaggio, il Tribunale ha erroneamente qualificato l’argomento in questione come un nuovo motivo irricevibile.
Terzo motivo, concernente l’assenza di vantaggio asseritamente conferito a SACE BT dalla terza e dalla quarta misura controversa: violazione dell’art. 107(1) TFUE e falsa applicazione del MEIP; indebita integrazione della motivazione della Decisione impugnata
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Il CdA di SACE S.p.A. ha operato in maniera esattamente analoga al management di altri operatori privati, i quali, atteso l’elevato livello di incertezza e di urgenza che presentava il contesto di mercato del 2009, hanno proceduto ad analoghe iniezioni di capitale in società da essi controllate, nonostante l’assenza di previsioni relative a flussi di cassa futuri che supportassero contabilmente l’aspettativa dell’adeguata redditività delle stesse quanto meno a lungo termine. Tale risultanza oggettiva, che emergeva dalla semplice osservazione delle dinamiche in atto nel mercato in un dato momento storico, avrebbe dovuto prevalere su qualsiasi considerazione di carattere teorico o speculativo in sede di applicazione del MEIP da parte della Commissione. Inoltre, nella Decisione non è stato citato un solo caso concreto di società privata operante in normali condizioni di mercato che, a fronte delle gravi difficoltà determinate dalla crisi, sia stata posta in liquidazione dai suoi azionisti anziché ricapitalizzata. Non è dato comprendere, e comunque il Tribunale non ha spiegato, perché SACE sarebbe rimasta comunque tenuta a valutare ex ante la redditività futura di SACE BT e a trasmettere alla Commissione gli elementi di valutazione preliminare appropriati, nonostante dai dati di mercato emergesse che gli investitori privati non lo avevano fatto. Infine, atteso che la Commissione ha ritenuto nel corso della sua indagine approfondita di non dover valutare con la dovuta attenzione gli argomenti sollevati da SACE in vista dell’applicazione del criterio empirico nel contesto del MEIP, il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che essa poteva legittimamente rigettarli, data l’astratta possibilità che le operazioni sul capitale effettuate dagli operatori privati fossero a loro volta ritenute non conformi al MEIP in quanto comportanti elementi di aiuto.
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