7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz (Austria) il 7 settembre 2015 — Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR/Eugen Adelsmayr
(Causa C-473/15)
(2015/C 406/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Linz
Parti
Ricorrente: Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR
Convenuto: Eugen Adelsmayr
Questioni pregiudiziali
1)
Se il principio di non discriminazione sancito all’articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui uno Stato membro abbia proclamato nel suo ordinamento giuridico una disposizione come l’articolo 16, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica federale di Germania, la quale prevede un divieto di estradizione dei propri cittadini verso Stati terzi, detto divieto si applica anche ai cittadini di altri Stati membri che soggiornano nello Stato membro di cui trattasi.
2)
Se l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro dell’Unione europea deve respingere una richiesta di estradizione di uno Stato terzo relativa a un cittadino dell’Unione che soggiorna nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, nei limiti in cui il procedimento penale alla base della richiesta di estradizione e la sentenza pronunciata in absentia nello Stato terzo non erano conformi allo standard minimo del diritto internazionale e ai principi derogabili dell’ordine pubblico dell’Unione («ordre public») nonché al principio del processo equo.
3)
Infine, se il principio del «ne bis in idem» tutelato all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dalla giurisprudenza della Corte, debba essere interpretato nel senso che nell’ipotesi di una prima condanna in uno Stato terzo e di una successiva archiviazione del procedimento per mancanza di motivi effettivi per ulteriore procedimento in uno Stato membro dell’Unione europea, sorge un impedimento per un ulteriore procedimento da parte dello Stato terzo.
4)
In caso di soluzione affermativa di una delle tre questioni di cui ai numeri da 1 a 3, se in particolare l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Diritto alla libertà») debba essere interpretato nel senso che nell’ipotesi di una richiesta di estradizione di uno Stato terzo, un cittadino dell’Unione non possa neppure essere detenuto in attesa di estradizione.
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