7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/16
Impugnazione proposta il 9 settembre 2015 da Westermann Lernspielverlag GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-333/13, Westermann Lernspielverlag GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-482/15 P)
(2015/C 406/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Westermann Lernspielverlag GmbH (rappresentante: A. Nordemann e M.C. Maier, Rechtsanwälten)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-333/13 del 15 luglio 2015,
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per ulteriore esame,
—
condannare il convenuto alle spese.
In subordine, qualora la Corte dovesse pervenire alla conclusione che la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 è diventata priva di oggetto in considerazione del fatto che il marchio dell’altra parte, sul quale si fondava l’opposizione, è decaduto in toto con effetto dal 13 giugno 2013, si chiede alla Corte di:
—
dichiarare che il presente ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si fonda su seguenti motivi:
1.
violazione del principio del diritto di difesa, in particolare del diritto di essere sentiti;
2.
violazione del principio del diritto a un processo equo;
3.
violazione dell’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale;
4.
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1);
Il ricorrente ritiene che il proprio diritto fondamentale di essere sentito non sia stato rispettato dal Tribunale in quanto 1) la cancelleria del Tribunale ha informato il ricorrente, il 3 luglio 2015, che l’argomento del ricorrente — con cui informa il Tribunale che il marchio costituente il fondamento dell’opposizione non esiste più ex tunc — non poteva essere preso in considerazione e 2) in quanto che la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 non ha menzionato affatto la circostanza che il marchio dell’altra parte su cui si fondava principalmente l’opposizione non esisteva più al momento della sentenza.
Il ricorrente ritiene che il proprio diritto fondamentale a un equo processo sia stato violato dal Tribunale in quanto 1) il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente di sospendere il procedimento e, di conseguenza, non ha tenuto conto del fatto che la domanda di declaratoria di decadenza presentata dal ricorrente il 13 giugno 2013, così come la domanda di nullità fondata su un impedimento assoluto presentata dal ricorrente il 5 gennaio 2015 nei confronti del marchio dell’altra parte, sono mezzi di difesa legittimi che hanno un impatto diretto sull’esito del presente procedimento e 2) in quanto il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione le osservazioni del ricorrente del 12 giugno 2015.
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale allorché ha respinto senza alcuna motivazione entrambe le domande del ricorrente di sospendere il procedimento, sebbene in entrambi i casi il convenuto non avesse sollevato alcuna obiezione contro tale sospensione del procedimento e sebbene il ricorrente avesse fornito motivi sostanziali delle ragioni per cui la sospensione del procedimento era necessaria.
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario in quanto ha commesso un errore di diritto e snaturato fatti pertinenti del caso dal momento che la valutazione del rischio di confusione si è basata su un marchio decaduto il 22 maggio 2015, con effetto dal 13 giugno 2013 e, quindi, decaduto prima che il ricorrente proponesse ricorso dinanzi al Tribunale, il 17 giugno 2013, e prima che il Tribunale pronunciasse la sua decisione. Pertanto, al momento della sentenza del 15 luglio 2015, il marchio comunitario denominativo/figurativo dell’altra parte, n. 003915121:, non poteva essere preso in considerazione né alcuna conclusione poteva fondarsi su detto marchio.
Infine, il ricorrente chiede alla Corte che, nel caso in cui essa pervenisse alla conclusione che la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 è diventata priva di oggetto in considerazione del fatto che il marchio dell’altra parte su cui si fondava l’opposizione è decaduto in toto con effetto dal 13 giugno 2013, dichiari che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy