16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/22
Impugnazione proposta il 14 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2015, cause riunite T-425/04 RENV, e T-444/04 RENV, Francia e Orange/Commissione
(Causa C-486/15 P)
(2015/C 381/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan, e T. Maxian Rusche, membri del servizio giuridico)
Altre parti nel procedimento: Repubblica francese, Orange, già France Télécom, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2015 nelle cause riunite T-425/04, Repubblica francese contro Commissione e T-444/04, France Télécom contro Commissione, nella parte in cui essa ha:
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annullato l’articolo 1 della decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (1);
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condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché gli otto decimi delle spese sostenute dalla Repubblica francese e dall’Orange nelle cause T-425/04 e T-444/04.
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statuire definitivamente sulla controversia e respingere i ricorsi delle ricorrenti e condannare queste ultime a sopportare le spese di tutti i gradi del giudizio;
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in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame e riservare le spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il primo motivo essa ritiene che la sentenza del Tribunale sia affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria. Il Tribunale non avrebbe infatti considerato i principi stabiliti nella sentenza sull’impugnazione (2) e non avrebbe sufficientemente risposto agli argomenti presentati dalla Commissione nel procedimento di rinvio.
Con il secondo motivo la Commissione censura il Tribunale per aver commesso numerose violazioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali violazioni avrebbero portato il Tribunale a escludere le dichiarazioni delle pubbliche autorità tra luglio e dicembre 2002 nonché la parte dell’annuncio del 4 dicembre 2002 dedicata alla «rassicurazione dei mercati» dall’ambito di analisi del criterio dell’investitore privato. In primo luogo, incentrandosi sull’applicazione del test dell’investitore privato accorto in un momento preciso, il Tribunale non avrebbe, infatti, rispettato la soluzione della Corte secondo la quale occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui le misure di sostegno sono state adottate e tener conto di tutti gli elementi pertinenti. Secondo la Commissione, il Tribunale sembra non considerare il fatto che una misura di aiuto possa essere il risultato di vari interventi correlati e impossibili da dissociare tra loro. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso numerosi errori di diritto riguardo al rapporto esistente tra la nozione di vantaggio e l’applicazione del criterio dell’investitore privato accorto. La Commissione contesta in particolare al Tribunale di aver limitato il test dell’investitore privato accorto a una parte circoscritta del periodo durante il quale il vantaggio ha prodotto i suoi effetti. In terzo luogo, la Commissione contesta al Tribunale di aver escluso elementi del contesto dall’ambito del suo esame. In quarto luogo il Tribunale avrebbe limitato indebitamente l’esame congiunto di numerosi vantaggi ai vantaggi della stessa natura. In quinto luogo il Tribunale non applicherebbe il criterio posto dalla Corte per determinare se misure statali siano indissolubilmente connesse e debbano essere esaminate insieme. In sesto luogo, la Commissione contesta il riconoscimento da parte del Tribunale di eventi che costituiscono «rotture» nella successione delle misure statali nel corso dei mesi da settembre a dicembre 2002. Secondo la Commissione siffatte «rotture» non possono motivare l’esame separato dei provvedimenti anteriori e successivi a tale data. Infine, la Commissione contesta la motivazione del Tribunale riguardo al rischio di reputazione.
Con il terzo motivo la Commissione contesta al Tribunale di aver ecceduto i limiti del suo sindacato di legittimità sugli atti amministrativi.
Con il quarto motivo la Commissione ritiene che il Tribunale abbia interpretato erroneamente e addirittura snaturato la decisione della Commissione.
(1) GU 2006, L 257, pag. 11.
(2) Sentenza Bouygues e a./Commissione e a., C-399/10 P e C-401/10 P, EU:C:2013:175.
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