9.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 371/17
Impugnazione proposta il 21 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-314/13, Portogallo/Commissione
(Causa C-495/15 P)
(2015/C 371/20)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e P. Guerra e Andrade, agenti)
Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 pronunciata nella causa T-314/13;
—
rinviare la causa al Tribunale affinché decida;
—
condannare lo Stato portoghese alle spese del presente ricorso ordinario.
Motivi e principali argomenti
Motivi — In via principale, la Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che essa deve adottare la decisione di rettifica finanziaria, nell’ambito del Fondo di coesione, entro il termine fissato dall’atto normativo di base a decorrere dalla data di audizione dello Stato membro.
In subordine, la Commissione fa valere che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il termine di adozione da parte della Commissione della decisione di rettifica finanziaria è un termine imperativo, la cui inosservanza costituisce una violazione sostanziale che determina l’invalidità della decisione adottata al di fuori del termine.
Principali argomenti — In via principale, la Commissione sostiene che, nel presente caso, non era applicabile l’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006 (1), bensì l’articolo H, n. 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 (2). A suo avviso, l’interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 108 del regolamento n. 1083/2006 è erronea. L’articolo 108 si applica solamente a progetti cofinanziati approvati conformemente alle nuove norme (periodo 2007 — 2013). Nel caso in esame, in forza dell’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, la norma applicabile era l’articolo H, n. 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94. A parere della Commissione, il regolamento n. 1164/94 non prevede alcun termine entro cui essa debba adottare la decisione di rettifica finanziaria.
In subordine, la Commissione sostiene che il legislatore dell’Unione non ha fissato alcun termine imperativo entro cui essa debba adottare decisioni di rettifica finanziaria. La finalità essenziale della decisione di rettifica finanziaria riguarda la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. E la legge non prevede sanzioni né conseguenze connesse all’inosservanza del termine. Il termine di adozione della decisione di rettifica finanziaria è un termine ordinario.
(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).
(2) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).
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