16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/25
Impugnazione proposta il 24 settembre 2015 dalla Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-398/10, Fapricela/Commissione
(Causa C-510/15 P)
(2015/C 381/27)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (rappresentanti: T. Caiado Guerreiro e R. Rodrigues Lopes, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
(i)
Rettificare il volume delle vendite preso in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda;
(ii)
Annullare parzialmente la sentenza impugnata per quanto riguarda:
—
il volume delle vendite che deve essere preso in considerazione;
—
l’onere della prova relativo alla durata della partecipazione all’intesa;
—
l’attribuzione di un grado di gravità superiore a quello della Fundia;
—
l’attribuzione di un importo addizionale eccessivo.
(iii)
Rettificare, di conseguenza, l’importo dell’ammenda, in particolare, mediante:
—
rettifica del volume delle vendite;
—
rettifica della durata dell’infrazione;
—
rettifica dell’anno considerato ai fini del calcolo dell’ammenda;
—
rettifica del grado di gravità dell’infrazione, attribuendo un grado di gravità del 16 % (vale a dire uguale a quello attribuito alla Fundia);
—
rettifica dell’importo addizionale.
(iv)
Condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
a)
Il volume delle vendite preso in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo dell’ammenda e mantenuto dal Tribunale è inficiato da errori manifesti che devono essere rettificati;
b)
Il Tribunale ha ripartito indebitamente l’onere della prova, violando, pertanto, il principio della presunzione di innocenza nell’analisi dei fatti;
c)
Il Tribunale ha violato il proprio obbligo di motivazione nonché il principio della parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda, determinando un eccessivo grado di gravità dell’infrazione;
d)
Il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo addizionale a fini dissuasivi, con effetti, in particolare, sulla proporzionalità dell’ammenda.
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