7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/22
Impugnazione proposta il 24 settembre 2015 da Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 15 luglio 2015, causa T-47/10, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akcros Chemicals Ltd/Commissione europea
(Causa C-516/15 P)
(2015/C 406/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV (rappresentanti: C. Swaak, R. Wesseling, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Akcros Chemicals Ltd
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, causa T-47/10, nella parte in cui stabilisce che le ammende originariamente irrogate alla Akzo Nobel Chemicals GmbH e alla Akzo Nobel Chemicals B.V. per la loro partecipazione alle violazioni possano ancora essere inflitte a Akzo Nobel N. V. a seguito dell’annullamento di tali ammende da parte del Tribunale; e
—
annullare la decisione del 2009 nella parte in cui accerta la partecipazione della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals B. V. alle violazioni, e in particolare gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e l, paragrafo 2, lettera b); e
—
annullare la decisione del 2009 nella parte in cui attribuisce responsabilità e/o (infligge) un’ammenda alla Akzo Nobel N. V. sulla base dell’illegittima condotta di Akzo Nobel Chemicals GmbH e Akzo Nobel Chemicals B. V., e, in particolare, gli articoli 1, paragrafo 1, lettera a) per il periodo dal 24 febbraio 1987 al 28 giugno 1993 e 1, paragrafo 2, lettera a), per il periodo dall’11 settembre 1991 al 28 giugno 1993 e/o 2, paragrafo 6, e 23; o in subordine
—
annullare la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 nella causa T-47/10 e rinviare la causa al Tribunale affinché adotti tutte le decisioni necessarie nel merito; e
—
condannare la Commissione a sopportare le spese della presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione delle norme relative alla responsabilità delle società controllanti avendo concluso che la responsabilità per il pagamento delle ammende originariamente irrogate alle controllate ma annullate dal Tribunale può ancora essere attribuita alla Akzo Nobel N.V.
In una situazione come quella del caso di specie nella quale la responsabilità della società controllante è puramente derivata da quella delle sue controllate, la responsabilità della società controllante non può eccedere la responsabilità che, in definitiva, era propria delle controllate. Conseguentemente, l’annullamento delle ammende inflitte alla Akzo Nobel Chemicals GmbH e alla Akzo Nobel Chemicals B. V. avrebbe dovuto comportate l’annullamento delle ammende inflitte a Akzo Nobel N. V.
Un siffatto ragionamento vale a maggior ragione nel presente caso laddove l’annullamento delle ammende imposte a Akzo Nobel Chemicals GmbH e Akzo Nobel Chemicals B. V. avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’intera decisione nei confronti di questi due soggetti giuridici.
Nel 2011, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Arcelor Mittal, la Commissione si è confrontata con il fatto che il suo diritto di imporre un’ammenda a Elementis e Ciba/BASF fosse prescritto. La Commissione ha quindi deciso di abrogare la sua intera decisione del 2009 nella parte in cui faceva riferimento ad ogni entità legale dei suddetti due gruppi societari.
Se la Commissione avesse dovuto adottare il medesimo approccio nei confronti di Akzo Nobel Chemicals GmbH e di Akzo Nobel Chemical B.V., che si trovavano nella stessa posizione, avrebbe abrogato la sua decisione che accerta che queste entità avevano partecipato alla violazione in prima battuta. Se queste stesse situazioni avessero dovuto essere trattate in maniera identica, la questione relativa all’attribuzione di responsabilità non sarebbe mai sorta dal momento che in prima battuta non sussisteva né la necessità né il fondamento giuridico per l’attribuzione di qualsiasi tipo di responsabilità per il pagamento di un’ammenda a Akzo Nobel N.V.
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