30.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 398/20
Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 da AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 15 Luglio 2015, causa T-465/12, AGC Glass Europe e altri/Commissione europea
(Causa C-517/15 P)
(2015/C 398/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (rappresentanti: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent, e F. Hoseinian, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, causa T-465/12, AGC Glass Europe SA e altri/Commissione europea;
—
annullare la decisione della Commissione C(2012) 5719 final del 6 agosto 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata») recante rigetto parziale della domanda dell’AGC di trattamento riservato di alcune informazioni contenute nella decisione del caso COMP/39. 125 — Vetro destinato al settore auto, o in subordine rinviare la causa al Tribunale; e
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono i tre motivi di impugnazione seguenti:
1.
Il Tribunale è incorso in errore statuendo che, secondo la decisione 2011/695/UE del Presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (1) l’esame dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento non rientra nella competenze del consigliere-auditore Inoltre la sentenza travisa i fatti, dichiarando che il consigliere-auditore ha effettivamente esaminato gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in ordine ai principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.
2.
Il Tribunale è incorso in errore concludendo che la decisione impugnata non viola i principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Dato che le ricorrenti erano le sole ad aver richiesto il trattamento favorevole, esse hanno diritto a che le loro informazioni riservate non siano pubblicate, dal momento che tale pubblicazione permetterebbe a terzi di identificare la fonte delle dichiarazioni autoincriminanti rilasciate alla Commissione nell’ambito del programma di trattamento favorevole.
3.
La sentenza è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la competenza del consigliere-auditore nonché per quanto concerne l’applicabilità dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Il Tribunale ha di conseguenza violato l’obbligo ad esso incombente ai sensi dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia. In particolare, il Tribunale non espone le ragioni per cui si è discostato dalla giurisprudenza costante alla quale le ricorrenti hanno fatto riferimento.
(1) GU L 275, pag. 29
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