7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/25
Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-521/15)
(2015/C 406/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione (UE) 2015/1289 (1) del Consiglio, del 13 luglio 2015, che impone un’ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia; o
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in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda, limitandolo esclusivamente ai periodi successivi al 13 dicembre 2011, data dell’entrata in vigore del regolamento n. 1173/2011 (2); e
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in ogni caso, condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1173/2011 e dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, della decisione 2012/678/UE (3) , e conseguente violazione dei diritti della difesa del Regno di Spagna. Prima dell’apertura del fascicolo, è stata condotta un’indagine al di fuori del procedimento previsto dalla decisione 2012/678/UE. Sono stati così utilizzati elementi ottenuti nel corso di visite non conformi ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione suddetta, in violazione dei diritti della difesa della Spagna.
Violazione del diritto a una buona amministrazione con riferimento alla composizione della squadra investigativa. Il fatto che le medesime persone abbiano condotto i procedimenti precedenti non è conforme al principio di imparzialità oggettiva. La squadra presentava un rischio fondato di bias di conferma e di bias retrospettivo in ordine alla valutazione degli indizi seri e gravi esaminati prima dell’apertura dell’indagine. La squadra investigativa risultava condizionata a tal punto da compromettere oggettivamente la sua imparzialità.
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1173/2011, in quanto i fatti non configurano una manipolazione o un’errata rappresentazione di dati rilevanti relativi al disavanzo pubblico e al debito per grave negligenza o intenzionalità dello Stato membro. In primo luogo, i fatti non costituiscono una manipolazione o un’errata rappresentazione statistica, bensì una mera revisione dei dati sul disavanzo pubblico e del debito, illustrata in maniera chiara e adeguata. In secondo luogo, i dati oggetto della presunta manipolazione non sarebbero in alcun caso rilevanti ai fini del potere di sorveglianza, il quale, conformemente agli articoli 121 e 126 TFUE, compete alle istituzioni dell’Unione. Infine, la condotta della Spagna non può essere considerata come costitutiva di una grave negligenza, poiché sono state le stesse autorità spagnole a individuare l’irregolarità e a portarla immediatamente a conoscenza della Commissione, agendo con la massima diligenza e celerità.
Mancanza di proporzionalità della sanzione per quanto attiene al quadro temporale di riferimento per il suo calcolo. Il periodo oggetto della sanzione si limita ai dati ricompresi nelle notifiche a partire dal 2012, laddove si riferisce a fatti avvenuti a partire dall’11 dicembre 2011, data dell’entrata in vigore del regolamento n. 1173/2011. Pertanto, l’importo di riferimento deve essere limitato ai dati corrispondenti alle fatture contabilizzate nel 2011.
(1) GU L 198, pag. 19
(2) Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, pag. 1)
(3) 2012/678/UE: Decisione delegata della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, pag. 21)
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