8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 ottobre 2015 — Feliks Frisman/Finnair Oyj
(Causa C-533/15)
(2016/C 048/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Feliks Frisman
Convenuta: Finnair Oyj
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale» comprende anche il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 azionato nei confronti di un vettore aereo operativo che non è controparte contrattuale del passeggero interessato.
2)
In quanto l’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 trovi applicazione:
Se nel caso di un trasporto passeggeri su un collegamento aereo composto da più voli senza soste rilevanti in aeroporti di scalo, il punto di partenza della prima tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione a norma dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 anche quando il collegamento aereo è stato effettuato da più vettori aerei e la domanda è azionata nei confronti del vettore aereo operativo di una tratta diversa sulla quale si è verificato un ritardo prolungato.
(1) GU L 12, pag. 1.
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