18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare (Romania) il 12 ottobre 2015 — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — Sucursala Satu Mare
(Causa C-534/15)
(2016/C 016/21)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Satu Mare
Parti
Ricorrenti: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș
Convenuta: BRD Groupe Société Générale — Sucursala Satu Mare
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE (1), per quanto attiene alla definizione della nozione di «consumatore», debba essere interpretato nel senso che include o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione le persone fisiche che hanno firmato in qualità di garante-fideiussore atti aggiuntivi e contratti accessori (contratti di fideiussione, di garanzia immobiliare) del contratto di credito stipulato da una società commerciale per l’esercizio della sua attività, quando queste persone fisiche non hanno alcun collegamento con l’attività della società commerciale e hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale, considerato che inizialmente i ricorrenti erano persone fisiche garanti della debitrice principale — persona giuridica, della quale il ricorrente era amministratore — nell’ambito di un contratto di mutuo stipulato con la convenuta creditrice, ma che successivamente il contratto in questione ha subìto una modifica, e che la debitrice originaria, della quale il ricorrente era amministratore, ha effettuato, con il consenso della convenuta creditrice, una novazione del credito nei confronti di un’altra persona giuridica, rispetto alla quale né il ricorrente né la ricorrente hanno la qualità di amministratori, ma hanno assunto, in qualità di fideiussori, in favore della nuova debitrice, persona giuridica, l’obbligazione oggetto di novazione nei confronti di tale nuova debitrice.
2)
Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di questa direttiva soltanto i contratti stipulati fra operatori commerciali e consumatori aventi ad oggetto la vendita di beni o servizi o se rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva anche i contratti accessori (contratto di garanzia, di fideiussione) di un contratto di credito il cui beneficiario è una società commerciale, stipulati da persone fisiche che non hanno alcun collegamento con l’attività della società commerciale e che hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale, considerato che inizialmente i ricorrenti erano persone fisiche garanti della debitrice principale — persona giuridica, della quale il ricorrente era amministratore — nell’ambito di un contratto di mutuo stipulato con la convenuta creditrice, ma che successivamente il contratto in questione ha subìto una modifica, e che la debitrice originaria, della quale il ricorrente era amministratore, ha effettuato, con il consenso della convenuta creditrice, una novazione del credito nei confronti di un’altra persona giuridica, rispetto alla quale né il ricorrente né la ricorrente hanno la qualità di amministratori, ma hanno assunto, in qualità di fideiussori, in favore della nuova debitrice, persona giuridica, l’obbligazione oggetto di novazione nei confronti di tale nuova debitrice.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
Full & Egal Universal Law Academy