25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 13 ottobre 2015 — Tele2 (Netherlands) BV e a./Autoriteit Consument en Markt (ACM), terza interessata: European Directory Assistance NV
(Causa C-536/15)
(2016/C 027/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV
Resistente: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Terza interessata: European Directory Assistance NV
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE (1) debba essere interpretato nel senso che nel termine «richiesta» sono comprese anche richieste di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, che chiede informazioni per fornire servizi di consultazione telefonica e elenchi telefonici pubblici che vengono offerti in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’operatore che concede in uso tali numeri telefonici e che, in forza di una norma nazionale, è tenuto a chiedere all’abbonato il consenso per l’inclusione in registri telefonici e servizi di consultazione telefonica standard, possa operare una distinzione nella domanda di consenso, in forza del principio di non discriminazione, a seconda dello Stato membro in cui l’impresa che chiede informazioni ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE, offre l’elenco telefonico e il servizio di consultazione abbonati.
(1) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 51).
Full & Egal Universal Law Academy