25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 ottobre 2015 — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt
(Causa C-539/15)
(2016/C 027/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente in cassazione: Daniel Bowman
Resistente in cassazione: Pensionsversicherungsanstalt
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE (1) debba essere interpretato — anche tenuto conto dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali — nel senso che
a)
una norma di un contratto collettivo, la quale preveda, in relazione ai periodi di lavoro prestato all’inizio della carriera, un periodo più lungo ai fini dell’avanzamento di carriera e renda pertanto più difficile l’avanzamento nei successivi livelli retributivi, costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età,
b)
e, in caso di soluzione affermativa, nel senso che una siffatta norma, in considerazione della poca esperienza professionale all’inizio della carriera, sia appropriata e necessaria.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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