11.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/11
Ricorso proposto il 30 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Malta
(Causa C-557/15)
(2016/C 007/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica di Malta, adottando un regime derogatorio che consente la cattura da vive di sette specie di fringuelli selvatici [Fringuello (Fringilla coelebs), Fanello (Carduelis cannabina), Cardellino (Carduelis carduelis), Verdone (Carduelis chloris), Frosone (Coccothraustes coccothraustes), Verzellino (Serinus serinus) e Lucherino (Carduelis spinus)], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, lettera a), dell’articolo 5, lettera e), e dell’articolo 8, paragrafo 1, congiuntamente all’Allegato IV, punto a), letto in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1);
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condannare la Repubblica di Malta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Malta ha introdotto un regime derogatorio per l’autorizzazione della cattura di sette specie di fringuelli selvatici nel 2014, sulla base di cui essa ha autorizzato le stagioni di cattura nel 2014 e nel 2015.
La Direttiva 2009/147/CE obbliga gli Stati membri a vietare la cattura e la detenzione di uccelli selvatici non compresi nell’allegato II, come i fringuelli di cui trattasi, e qualsiasi cattura di uccelli selvatici mediante mezzi non selettivi, come trappole e reti. Qualsiasi deroga a tali divieti è soggetta a rigide condizioni stabilite all’articolo 9 della Direttiva.
La Commissione considera che il regime derogatorio di Malta, che consente la cattura di sette specie di fringuelli, non è conforme agli articoli 5, lettera a), 5, lettera e) e 8, paragrafo 1, congiuntamente all’Allegato IV, punto a), della Direttiva.
La Commissione ritiene che Malta non abbia dimostrato che siano soddisfatte le condizioni di applicazione della deroga stabilite all’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva. In primo luogo, Malta non dimostra l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, come richiesto dalla parte iniziale dell’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva. In secondo luogo, il regime derogatorio di Malta non fornisce alcuna motivazione in merito all’asserita assenza di altre soluzioni soddisfacenti. In terzo luogo, Malta non ha dimostrato che l’attività autorizzata costituisce uno degli «impieghi misurati» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva. In quarto luogo, Malta non dimostra di soddisfare il requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva, ai sensi del quale la deroga riguarda solo «piccole quantità» di uccelli. In quinto luogo, Malta non ha dimostrato che l’autorizzazione è concessa «in condizioni rigidamente controllate» come richiesto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva.
(1) GU L 20, pag. 7.
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