18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/22
Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 dalla SV Capital OÜ avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-660/14, SV Capital OÜ/Autorità Bancaria Europea (ABE)
(Causa C-577/15 P)
(2016/C 016/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SV Capital OÜ (rappresentante: M. Greinoman, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Autorità Bancaria Europea (ABE), Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 nella causa T-660/14 nei limiti in cui (1) dichiara irricevibile l’impugnazione della decisione C 2013 002 dell’ABE, (2) annulla la decisione 2014-C1-02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza del 14 luglio 2014 per quanto concerne la ricevibilità dell’impugnazione dell’appellante e (3) nella parte relativa ai costi;
—
rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento di appello e l’interveniente a sopportare le proprie spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 nella causa T-660/14 la ricorrente propone i seguenti motivi:
Il Tribunale ha deciso ultra petita;
Il Tribunale ha violato l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento 1093/2010/UE (1) in quanto il ricorso avverso la decisione dell’ABE C 2013 002 è stato tempestivo, tenuto conto del fatto che su di esso si era precedentemente pronunciata la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza;
Il Tribunale ha violato l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale (in vigore fino al 31 dicembre 2014);
Il Tribunale ha violato l’articolo 263 TFUE, in quanto l’impugnazione della decisione dell’ABE C 2013 002 è stata tempestiva tenuto conto della prosecuzione del procedimento amministrativo fino al 14 luglio 2014;
Il Tribunale ha violato l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’impugnazione della decisione dell’ABE C 2013 002 è stata tempestiva tenuto conto dell’esistenza di un caso fortuito;
Il Tribunale ha violato l’articolo 263 TFUE e gli articoli 60, paragrafo 1, nonché 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, in quanto l’impugnazione della decisione ABE C 2013 002 era ricevibile sia perché la decisione era stata adottata nei confronti della ricorrente, sia perché la decisione la riguardava direttamente e individualmente;
La decisione ABE C 2013 002 è viziata da errori di fatto;
La decisione ABE C 2013 002 è viziata da abuso nell’esercizio del potere discrezionale;
La decisione ABE C 2013 002 è viziata da violazione dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento 1093/2010/UE e dell’articolo 16 del codice di buona condotta amministrativa dell’ABE;
La decisione ABE C 2013 002 è viziata da violazione degli articoli 3, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento interno dell’ABE;
La decisione ABE C 2013 002 è viziata da sviamento di potere e irragionevolezza della condotta dell’ABE.
(1) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12).
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