25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 6 novembre 2015 — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski
(Causa C-579/15)
(2016/C 027/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Openbaar Ministerie
Resistente: Daniel Adam Popławski
Questioni pregiudiziali
1)
Se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (1) nel senso che:
—
la sua autorità giudiziaria di esecuzione è senz’altro tenuta a rifiutare la consegna a fini di esecuzione di un cittadino o di un residente dello Stato membro di esecuzione,
—
da siffatto rifiuto deriva di diritto la disponibilità ad assumere l’esecuzione della pena privativa della libertà irrogata a tale cittadino o residente,
—
ma la decisione sull’assunzione dell’esecuzione viene adottata solo dopo il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione e una decisione positiva dipende da (1) una base posta in una convenzione vigente tra lo Stato membro emittente e lo Stato membro di esecuzione, (2) le condizioni imposte da siffatta convenzione e (3) la collaborazione dello Stato membro emittente, come la presentazione di un’apposita domanda,
cosicché esiste il rischio che, dopo il rifiuto della consegna a fini di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione non possa assumere l’esecuzione, mentre tale rischio non incide sull’obbligo di rifiutare la consegna a fini di esecuzione.
2)
Qualora la risposta alla prima questione sia negativa:
a)
se il giudice nazionale possa applicare direttamente le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, anche se, ai sensi dell’articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli effetti giuridici di tale decisione sono mantenuti fintanto che essa non sia stata abrogata, annullata o modificata
b)
in caso affermativo, se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI sia sufficientemente preciso e categorico per essere applicato dal giudice nazionale.
3)
Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro, il cui diritto nazionale esige una base in un’apposita convenzione per l’assunzione dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata all’estero, possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che è proprio l’articolo in parola a fornire la base convenzionale prescritta, al fine di evitare il rischio di impunità connesso al requisito nazionale di una base convenzionale (v. questione I)?
4)
Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che esso assoggetta il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un residente dello Stato membro di esecuzione, che sia cittadino dell’altro Stato membro, alla condizione che allo Stato membro di esecuzione spetti la giurisdizione per i fatti menzionati nel MAE e che non esistano ostacoli concreti ad un’(eventuale) azione penale nello Stato membro di esecuzione di tale residente per i fatti in parola (come il rifiuto della Stato membro emittente di trasmettere il fascicolo penale allo Stato membro di esecuzione), mentre esso non assoggetta ad una condizione analoga il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un cittadino dello Stato membro di esecuzione.
(1) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).
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