1.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/29
Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-583/15)
(2016/C 038/42)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che, non avendo creato il suo registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, interconnettendolo con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate dall’autorità competente nazionale ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
Detto paragrafo 1 stabilisce inoltre che il trattamento dei dati contenuti nel registro e, in particolare, dei dati fondamentali fissati al paragrafo 2 dello stesso articolo si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata. Tali dati sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.
Orbene, dalla risposta dello Stato portoghese alla lettera di diffida complementare risulta che l’amministrazione portoghese non è ancora riuscita a raggiungere un’intesa tra le 3 autorità nazionali che operano nel sistema, l’autorità nazionale della sicurezza stradale, l’autorità competente in materia di condizioni di lavoro e la Direzione generale dell’amministrazione della giustizia.
In tali circostanze, non solo non esiste un registro nazionale, ma continuano a esistere i registri particolari di tre autorità nazionali, e i dati di cui trattasi non sono accessibili alle autorità competenti dello Stato portoghese.
Pertanto, lo Stato portoghese non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009.
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1071/2009, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta l’Unione.
Non disponendo di alcun registro nazionale, non sussistono dubbi sul fatto che l’amministrazione portoghese non ha adottato le misure necessarie per interconnettere il proprio registro nazionale, di cui non dispone, con gli altri registri nazionali.
Di conseguenza, lo Stato portoghese non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1071/2009.
(1) GU L 300, pag. 51.
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