1.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/31
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 12 novembre 2015 — Raffinerie Tirlemontoise SA /Stato belga
(Causa C-585/15)
(2016/C 038/44)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Raffinerie Tirlemontoise SA
Convenuto: Stato belga
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), debba essere interpretato, in particolare alla luce della sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 e C-234/10, [EU:C:2012:591]), nel senso che, ai fini del calcolo della perdita media, occorre, per tutte le categorie di zucchero esportate, dividere la somma delle spese reali per la somma dei quantitativi esportati, a prescindere dalla circostanza che per tali quantitativi siano state effettivamente versate o meno restituzioni.
2)
Se l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, debba essere interpretato, in particolare alla luce della sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 e C-234/10, [EU:C:2012:591]), nel senso che i riporti da prendere in considerazione (come elemento di debito o di credito) nel calcolo complessivo dei contributi alla produzione siano da calcolarsi, per tutte le categorie di zucchero esportate, dividendo la somma delle spese reali per la somma dei quantitativi reali esportati, a prescindere dalla circostanza che per tali quantitativi siano state effettivamente versate o meno restituzioni
3)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il regolamento n. 2267/2000 (2) e il regolamento n. 1993/2001 (3) siano invalidi.
(1) GU L 252, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259, pag. 29).
(3) Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell’11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 15).
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