25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania) il 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė
(Causa C-587/15)
(2016/C 027/21)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
Resistenti: Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 2, 10, paragrafi 1 e 4, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 (1), gli articoli 3, paragrafo 4, 5, paragrafi 1 e 4, 6, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale (2), nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nella circostanza in cui:
—
un ufficio nazionale d’assicurazione (ufficio A) paghi un indennizzo alla persona lesa in un incidente stradale nello Stato membro nel quale tale ufficio è stabilito poiché il cittadino di un altro Stato membro, responsabile per il danno, non era assicurato per la responsabilità civile;
—
per via di tale indennizzo, l’ufficio A sia surrogato nei diritti della persona lesa e chieda il rimborso delle spese sostenute nella liquidazione del sinistro all’ufficio nazionale d’assicurazione nel paese di origine della persona responsabile (ufficio B);
—
senza dar corso ad un’indagine indipendente e senza chiedere informazioni supplementari, l’ufficio B soddisfi la domanda di rimborso presentata dall’ufficio A;
—
l’ufficio B intenti un’azione di regresso avverso i resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo) chiedendo il rimborso delle spese da esso sostenute,
il ricorrente nel presente procedimento (ufficio B) può fondare la sua domanda avverso i resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo) unicamente sul pagamento delle spese corrisposto all’ufficio A e che esso (il ricorrente) non ha alcun obbligo di accertare che siano soddisfatte le condizioni che disciplinano la responsabilità civile del resistente/persona responsabile (colpa, atti illeciti, nesso causale e ammontare del danno) né che il diritto estero sia stato correttamente applicato quando la parte lesa è stata indennizzata.
2)
Se l’articolo 24, paragrafo 1, comma 5, lettera c), della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, prima di adottare una decisione definitiva di pagare un indennizzo per il danno subito dalla persona lesa, l’ufficio A deve informare, in modo chiaro e comprensibile (con riferimento anche alla lingua in cui le informazioni sono fornite) la persona responsabile e il proprietario del veicolo (se non sono la stessa persona) dell’inizio della procedura di liquidazione del sinistro e del suo svolgimento, e dare loro un termine sufficiente per presentare le loro osservazioni o obiezioni in ordine alla decisione di pagare un indennizzo e/o all’ammontare di detto indennizzo.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione (ovvero se i resistenti — la persona responsabile e il proprietario del veicolo — possono chiedere al ricorrente — l’ufficio B — di fornire prove o possono sollevare obiezioni o dubbi riguardo, inter alia, alle circostanze dell’incidente stradale, all’applicazione del quadro normativo concernente la responsabilità civile del responsabile, all’ammontare del danno e alle modalità di calcolo del medesimo), se gli articoli 2, 10, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nonostante l’ufficio B non abbia chiesto all’ufficio A, prima che fosse adottata la decisione finale, di fornire informazioni sull’interpretazione della normativa applicabile nello Stato in cui è avvenuto l’incidente stradale e sulla liquidazione del sinistro, l’ufficio A deve in ogni caso fornire tali informazioni all’ufficio B se quest’ultimo successivamente le richieda, insieme a tutte le altre informazioni necessarie affinché l’ufficio B possa fondare la sua richiesta (di rimborso) nei confronti dei resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo).
4)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: (ovvero se l’ufficio A è tenuto ad informare la persona responsabile e il proprietario del veicolo della procedura di liquidazione del sinistro e a fornire loro l’opportunità di sollevare obiezioni sulla responsabilità o sull’ammontare del danno), quali conseguenze comporti la mancata osservanza dell’obbligo dell’ufficio A di fornire informazioni:
a)
sull’obbligo dell’ufficio B di soddisfare la domanda di rimborso presentata dall’ufficio A;
b)
sull’obbligo della persona responsabile e del proprietario del veicolo di rimborsare all’ufficio B le spese da esso sostenute.
5)
Se gli articoli 5, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale debbano essere intesi e interpretati nel senso che la somma pagata a titolo di indennizzo dall’ufficio A alla persona lesa deve essere considerata come un rischio non rimborsabile assunto dallo stesso ufficio A (sempre che siffatto rischio non sia assunto dall’ufficio B), invece che come un’obbligazione pecuniaria gravante sull’altra persona coinvolta nel medesimo incidente stradale, tenuto conto, a fortiori, delle seguenti circostanze del caso di specie:
—
inizialmente, l’organismo di indennizzo (ufficio A) ha respinto la domanda di indennizzo della persona lesa;
—
per tale ragione, la persona lesa ha agito in giudizio chiedendo un indennizzo;
—
tale azione intentata nei confronti dell’ufficio A è stata respinta dai giudici di grado inferiore in quanto infondata e non supportata da prove;
—
una composizione amichevole tra la persona lesa e l’ufficio A è stata raggiunta soltanto dinanzi a un giudice di grado superiore, dopo che quest’ultimo ha fatto presente che, se le parti avessero rifiutato di raggiungere una composizione amichevole, la causa sarebbe stata rinviata per un nuovo esame;
—
l’ufficio A ha giustificato la sua decisione di raggiungere una composizione amichevole adducendo essenzialmente che ciò avrebbe evitato ulteriori spese dovute al protrarsi del contenzioso;
—
nel presente procedimento, nessun giudice ha accertato la responsabilità (colpa) del resistente coinvolto nell’incidente stradale.
(1) Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU, L 263, pag. 11).
(2) Regolamento generale del consiglio dei Bureaux, adottato con la Convenzione del 30 maggio 2002 tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, allegata come appendice alla decisione della Commissione 2003/564/CE, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 192, pag. 23).
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