18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/23
Impugnazione proposta il 12 novembre 2015 dalla LG Electronics, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-91/13, LG Electronics, Inc./Commissione europea
(Causa C-588/15 P)
(2016/C 016/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (rappresentanti: G. van Gerven e T. Franchoo, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare, in tutto o in parte, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera g), l’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 2, paragrafo 2, lettere d) ed e), della decisione della Commissione C(2012) 8839 del 5 dicembre 2012, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e/o
—
ridurre l’importo delle ammende inflitte alla ricorrente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2, lettere d) ed e);
—
condannare la Commissione alle spese dei procedimenti in primo grado e in appello.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo: il Tribunale ha violato i diritti di difesa della ricorrente in quanto ha confermato la decisione della Commissione di escludere la LG Philips Displays («LPD») dal procedimento amministrativo quale convenuta e, in particolare, di non inviare alla LPD la comunicazione degli addebiti. Nel respingere la richiesta della LG Electronics («LGE»), il Tribunale ha inoltre violato il principio di proporzionalità nella determinazione del dovere di diligenza della LGE.
Secondo motivo: il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) nei limiti in cui ha ritenuto che la Commissione potesse fondare l’ammenda inflitta alla LGE sulle vendite dirette di prodotti nello Spazio economico europeo mediante prodotti trasformati («vendite dirette SEE») effettuate dalla LGE e dalla Philips, che sono imprese diverse dalla LPD.
Terzo motivo: in via subordinata, il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e il principio di responsabilità personale nei limiti in cui ha ritenuto che la Commissione potesse basare le ammende inflitte alla LGE sulle vendite dirette SEE effettuate dalla Philips.
Quarto motivo: il Tribunale ha violato il principio di pari trattamento nei limiti in cui ha statuito che la Commissione potesse applicare la metodologia delle vendite dirette SEE alla LGE, ma non alla Samsung SDI.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy