8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/11
Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Alain Laurent Brouillard avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 settembre 2015, causa T-420/13, Brouillard/Corte di giustizia
(Causa C-590/15 P)
(2016/C 048/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (rappresentante: P. Vande Casteele, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare fondata l’impugnazione e annullare la sentenza del 14 settembre 2015 (T-420/13);
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annullare le lettere del 5 giugno 2013, con le quali la Corte di giustizia dell’Unione europea ha invitato la IDEST Communication SA, da un lato, a presentare offerte nell’ambito della procedura negoziata di gara d’appalto diretta alla conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in francese (GU 2013/S 047-075037) e, dall’altro, a confermare che il ricorrente non sarebbe stato utilizzato per la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Motivi e principali argomenti
1.
Nell’ambito della prestazione di servizi di traduzione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere accettato come subappaltatore di una società invitata a presentare offerte, in quanto «(…) il diploma [che egli aveva] conseguito presso l’università di Poitiers (master in diritto, economia, gestione, a finalità professionale, con menzione in diritto privato, specializzazione come giurista-linguista), sebbene costitui[sse] effettivamente un diploma di master universitario di due anni, non attesta[va] una formazione giuridica completa» e che «tale valutazione [era] conforme a una prassi costante dell’unità di traduzione di lingua francese, in base alla quale la formazione di “giurista-linguista” proposta dall’università di Poitiers (master di secondo livello) non è una formazione giuridica che soddisfa i requisiti previsti al punto III.2.1 del bando di gara», con la precisazione che «[l]e modalità di conseguimento del diploma (“VAE”, ossia una convalida dell'esperienza acquisita) non a[vevano] avuto alcun effetto sulla valutazione (…)».
2.
Il ricorrente fa valere una violazione dei principi generali di uguaglianza, della libertà di stabilimento, della libera circolazione dei lavoratori, della libera prestazione di servizi, del principio di proporzionalità, degli articoli 14, 15, 16, 20, 21, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 45, 49, 51, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del diritto all’educazione e all’istruzione, nonché un errore di diritto e un eccesso di potere.
3.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che non sussisteva un «ostacolo» all’esercizio dei diritti e delle libertà summenzionati. L’errore di diritto è tanto più dimostrato dal fatto che il ricorrente è titolare di diplomi che, per loro natura, o addirittura per definizione, lo dirigono verso la prestazione di servizi di traduzione giuridica. La Corte di giustizia ha altresì quantomeno «ostacolato» l’esercizio del diritto del ricorrente di beneficiare della formazione seguita come giurista e traduttore universitario.
4.
Il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto e violato il diritto dell’Unione nel concludere che l’amministrazione aggiudicatrice non era vincolata a un obbligo di confronto, non essendo applicabile la direttiva 2005/36 (1), e che, pertanto, «il ricorrente non poteva fondarsi sulla giurisprudenza relativa al riconoscimento dei diplomi per far valere che la Corte di giustizia avrebbe dovuto tener conto nel caso di specie delle altre qualifiche e dell’esperienza di cui egli disponeva».
5.
Il Tribunale ha commesso un altro errore di diritto nell’affermare che giustamente l’amministrazione aggiudicatrice ha potuto non prendere in considerazione il diploma di «master in diritto» (Diploma di scuola superiore + 5 anni di studi) rilasciato in Francia, e ciò «tenuto conto dei diversi diplomi esistenti in Belgio e in Francia prima e dopo la riforma del 2004 che ha armonizzato i diplomi di insegnamento superiore in Europa».
6.
La violazione delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione sopracitati, isolatamente considerati o congiuntamente con il principio di proporzionalità, risulta altresì dal fatto che l’esclusione del ricorrente è stata decisa senza tener conto dell’insieme dei suoi diplomi, certificati e altri titoli e della sua esperienza professionale pertinente e senza confrontare le qualifiche accademiche e professionali attestate dal ricorrente stesso con quelle richieste dal capitolato d’appalto.
(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
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