25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/20
Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 dalla Repubblica slovacca avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2014, nella causa T-678/14, Repubblica slovacca/Commissione europea
(Causa C-593/15 P)
(2016/C 027/24)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
i.
annullare interamente l’ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015, T-678/14, Repubblica slovacca/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica slovacca ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avverso la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 15 luglio 2014, con cui la Commissione europea intima alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione i mezzi finanziari corrispondenti a una perdita di risorse proprie tradizionali;
ii.
decidere essa stessa sulla ricevibilità del ricorso della Repubblica slovacca e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sulla fondatezza del ricorso, e
iii.
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.
In subordine, qualora la Corte concluda di non disporre di sufficienti informazioni per poter decidere definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità della Commissione, la Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
i.
annullare interamente l’ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015, T-678/14, Repubblica slovacca/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica slovacca ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avverso la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 15 luglio 2014, con cui la Commissione europea chiede alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione i mezzi finanziari corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali;
ii.
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questi si pronunci sulla ricevibilità del ricorso della Repubblica slovacca e sulla sua fondatezza, e
iii.
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la Repubblica slovacca deduce due motivi:
1.
Nell’ambito del primo motivo di ricorso la Repubblica slovacca contesta al Tribunale un’errata valutazione in diritto per quanto riguarda: (i) la natura dei mezzi finanziari richiesti e l’applicabilità degli atti giuridici relativi alle risorse proprie e della relativa giurisprudenza, (ii) il criterio dell’esistenza del potere in capo all’istituzione nella valutazione dell’impugnabilità dell’atto contestato e (iii) l’accesso alla giustizia e l’urgenza della situazione.
2.
In subordine, nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione, la Repubblica slovacca contesta al Tribunale di non avere sufficientemente motivato l’ordinanza impugnata, per quanto riguarda (i) la natura dei mezzi finanziari richiesti e l’applicabilità degli atti giuridici riguardanti le risorse proprie e della relativa giurisprudenza, e (ii) l’accesso alla giustizia e l’urgenza della situazione, il che è confermato dalla circostanza che esso ha utilizzato (iii) la stessa motivazione per fattispecie diverse in fatto.
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