18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/24
Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Bionorica SE avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015 nella causa T-619/14, Bionorica SE/Commissione europea
(Causa C-596/15 P)
(2016/C 016/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bionorica SE (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau, N. Hußmann, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
organizzare un’udienza dibattimentale;
—
annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015 nella causa T-619/14;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione:
—
errori procedurali: il Tribunale si sarebbe fondato in parte su elementi di fatto erronei e sarebbe in tal modo giunto ad una decisione erronea, che pregiudica la ricorrente. Il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che la ricorrente fosse un produttore di prodotti alimentari e che la stessa, inoltre, fosse interessata solo dalle indicazioni sulla salute in sospeso ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 (1). A ciò si aggiungerebbe il fatto che il Tribunale avrebbe in parte motivato in modo insufficiente la propria decisione. Il Tribunale non si sarebbe soffermato in modo dettagliato sul contenuto della lettera della Commissione che poneva termine alla presunta carenza e sarebbe pertanto pervenuto ad una decisione erronea.
—
Violazione del diritto dell’Unione: il Tribunale avrebbe erratamente rifiutato di riconoscere la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 265 TFUE, dato che non era stata messa fine alla carenza della Commissione. Inoltre, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il regolamento (CE) n 1924/2006, in particolare gli articoli 17 e 28 di questo. Le indicazioni sulla salute autorizzate e quelle in sospeso non sarebbero equiparabili. Le conseguenze giuridiche derivanti dalle disposizioni transitorie non sarebbero prevedibili con sufficienza.
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
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