18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/25
Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 dalla Diapharm GmbH & Co. KG avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-620/14, Diapharm GmbH & Co. KG/Commissione europea
(Causa C-597/15 P)
(2016/C 016/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Diapharm GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau, N. Hußmann, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
svolgere la fase orale del procedimento;
—
annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-620/14,
—
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente si basa su due motivi:
—
errore procedurale: il Tribunale avrebbe in parte motivato in modo insufficiente la sua decisione. Il Tribunale non si sarebbe occupato in modo dettagliato del contenuto della lettera della Commissione che porrebbe asseritamente fine alla carenza e, in tal modo, sarebbe giunto ad una decisione errata.
—
violazione del diritto dell’Unione: il Tribunale avrebbe erroneamente negato i presupposti dell’articolo 265 TFUE, in quanto non si sarebbe posto fine alla carenza della Commissione. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il regolamento (CE) n. 1924/2006 (1), in particolare i suoi articoli 17 e 28. Le indicazioni sulla salute in sospeso e quelle consentite non possono essere poste sullo stesso piano. Le conseguenze giuridiche derivanti dalle disposizioni transitorie non sarebbero sufficientemente prevedibili. Infine, contrariamente alla valutazione del Tribunale, la ricorrente sarebbe interessata direttamente e in modo svantaggioso dalla continuata carenza della Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
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