8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 18 novembre 2015 — Strafverfahren/Kolev e a.
(Causa C-612/15)
(2016/C 048/22)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parti
Kolev e a.
Questioni pregiudiziali
1.
Se una legge nazionale sia compatibile con l’obbligo di uno Stato membro di prevedere un’efficace repressione penale dei reati commessi da funzionari delle dogane, qualora, ai sensi di detta legge, il procedimento penale a carico di funzionari delle dogane per partecipazione ad un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati di corruzione nell’esercizio delle proprie funzioni (accettazione di tangenti per l’omissione di un controllo doganale), nonché per specifici fatti di corruzione e [ricettazione sotto forma di] occultamento delle tangenti ricevute, venga archiviato, senza che il giudice abbia esaminato nel merito le accuse formulate, nelle seguenti circostanze a) sono trascorsi due anni dalla formulazione dell’accusa; b) l’imputato ha presentato un’istanza di conclusione delle indagini preliminari; c) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; d) il pubblico ministero ha commesso, entro detto termine, «violazioni di forme sostanziali» (segnatamente: irregolare contestazione di un’accusa ulteriormente precisata, mancata concessione dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine e contraddittorietà dell’atto di accusa); e) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un ulteriore termine di un mese per porre rimedio a tali «violazioni di forme sostanziali»; [f)] il pubblico ministero non ha posto rimedio a siffatte «violazioni di forme sostanziali» entro detto termine — laddove il motivo della commissione di tali violazioni entro il primo termine di tre mesi e il non avervi posto rimedio entro l’ultimo termine di un mese deve essere imputato sia al pubblico ministero (mancata eliminazione delle contraddizioni presenti nell’atto di accusa; mancato compimento di atti concreti durante la maggior parte della durata dei termini), sia alla difesa (violazione dell’obbligo di cooperazione nella contestazione dell’accusa e nella concessione dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine a causa della degenza in ospedale degli imputati e della prevalenza di altri impegni professionali degli avvocati); [g)] è sorto un diritto soggettivo dell’imputato alla archiviazione del procedimento penale a causa di una mancata eliminazione delle «violazioni di forme sostanziali» entro i termini all’uopo fissati.
2.
In caso di risposta negativa a tale questione, quale parte della summenzionata disciplina normativa dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale per garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione: 2.1. l’archiviazione del procedimento penale alla scadenza del termine di un mese oppure 2.2. la qualificazione delle suddette irregolarità come «violazioni di forme sostanziali» o, ancora, 2.3. la protezione del diritto soggettivo sorto in base a [g)] — ove ci sia la possibilità di sanare effettivamente tale violazione nell’ambito del procedimento giudiziario.
2.1.
Se la decisione relativa alla disapplicazione di una disposizione nazionale, la quale prevede l’archiviazione del procedimento penale, debba essere subordinata alla condizione che
A)
al pubblico ministero venga accordato un termine supplementare al fine di porre rimedio alla «violazione di forme sostanziali», di una durata pari al termine durante il quale egli non era oggettivamente in condizione di farlo, in ragione di impedimenti imputabili alla difesa;
B)
nel caso sub A), il giudice constati che tali impedimenti sono sorti a seguito di un «abuso del diritto»;
C)
nel caso in cui non ricorra l’ipotesi sub A), il giudice accerti che la normativa nazionale offre sufficienti garanzie per la conclusione delle indagini preliminari entro un termine adeguato.
2.2.
Se la decisione relativa alla disapplicazione della qualificazione delle suddette irregolarità come «violazione di forme sostanziali», prevista dalla normativa nazionale, sia compatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente:
A)
Se il diritto di fornire alla difesa informazioni dettagliate sull’accusa, sancito dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE (1), sia sufficientemente garantito,
-1)
qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell’accusa sia stato materialmente sottoposto all’autorità giudiziaria, ma prima del suo esame da parte di quest’ultima, nonché qualora siano state fornite alla difesa informazioni complete sugli elementi essenziali dell’accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell’accusa all’esame dell’autorità giudiziaria (ipotesi riguardante l’imputato Hristov),
-2)
nel caso in cui ricorra l’ipotesi sub 2.2.A)-1) — qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell’accusa è materialmente sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma prima che quest’ultima l’abbia esaminato e siano state fornite alla difesa informazioni parziali sugli elementi essenziali dell’accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell’accusa all’esame dell’autorità giudiziaria, allorché il motivo per il quale siano state fornite solo informazioni parziali è da ricondurre a impedimenti relativi alla difesa (ipotesi riguardante gli imputati Kolev e Kostadinov),
-3)
qualora tali informazioni presentino contraddizioni in ordine alla concreta manifestazione della richiesta di tangenti (una volta si asserisce che un altro imputato avrebbe esplicitamente richiesto la tangente, mentre l’imputato Hristov avrebbe espresso la sua insoddisfazione con una smorfia del viso, quando la persona sottoposta al controllo doganale avrebbe offerto una somma irrisoria, mentre in seguito si riferisce che l’imputato Hristov avrebbe formulato nello specifico la richiesta di tangente),
B)
Se il diritto di concedere alla difesa l’accesso alla documentazione «al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria», sancito dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE, sia sufficientemente garantito nel procedimento principale, qualora la difesa abbia avuto accesso alla parte essenziale dei documenti in un momento anteriore e gli sia stata concessa la facoltà di accesso ai documenti, ma non ne abbia fatto uso a causa di impedimenti (malattia, impegni professionali) e facendo valere la normativa nazionale, la quale prescrive una convocazione almeno tre giorni prima per l’accesso ai documenti. Se debba essere concessa una seconda opportunità dopo la cessazione degli impedimenti e con un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se sia necessario verificare se i menzionati impedimenti siano oggettivamente sussistenti o costituiscano un abuso del diritto.
C)
Se il requisito legale previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 [«al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria» ovvero] «al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria» abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Quale significato abbia tale requisito — prima che il merito dell’accusa sia materialmente sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria o al più tardi nel momento in cui esso è sottoposto a detto esame oppure dopo che il merito dell’accusa sia sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma prima che quest’ultima adotti provvedimenti per esaminarlo.
D)
Se il requisito legale della comunicazione alla difesa delle informazioni sull’accusa e dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine in modo tale che possano essere garantiti «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» e «l’equità del procedimento» ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Se sia soddisfatto detto requisito,
-1)
qualora le informazioni dettagliate sull’accusa siano fornite alla difesa dopo che il merito dell’accusa sia stato sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e sia concesso alla difesa un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore sono state fornite informazioni sull’accusa in maniera incompleta e parziale.
-2)
qualora la difesa ottenga l’accesso a tutta la documentazione dopo che il merito dell’accusa sia stato sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e le sia concesso un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore la difesa otteneva l’accesso a gran parte dei documenti del procedimento.
-3)
qualora il giudice adotti provvedimenti miranti a garantire alla difesa che tutte le dichiarazioni rese da quest’ultima dopo aver avuto cognizione del circostanziato atto di accusa e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto nel caso in cui fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell’accusa fosse sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria.
E)
Se si garantisca «l’equità del procedimento» ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 4, nonché «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, nel caso in cui il giudice decida di promuovere un procedimento giudiziario su un’accusa definitiva, la quale presenta contraddizioni in ordine alla manifestazione della richiesta di tangenti, ma successivamente metta il pubblico ministero in condizione di eliminare tali contraddizioni, consentendo altresì alle parti di far valere in toto i diritti che avrebbero avuto qualora il merito dell’accusa fosse stato sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria in assenza di siffatte contraddizioni.
F)
Se il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE (2) sia sufficientemente garantito nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari, l’avvocato sia stato messo in condizione di comparire al fine di essere informato sull’accusa provvisoria e di avere pieno accesso a tutti i documenti del procedimento, ma egli non sia comparso a causa di impegni professionali e facendo valere la normativa nazionale, la quale prevede un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se debba essere concesso un nuovo termine di almeno tre giorni a seguito del venir meno di detti impegni. Se occorra verificare se il motivo per la [mancata] comparizione sia giustificato ovvero si configuri un abuso del diritto.
G)
Se la violazione del diritto di avvalersi di un difensore nelle indagini preliminari sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE incida sul «concreto ed effettivo esercizio dei diritti di difesa», qualora il giudice, dopo che il merito dell’accusa è stato sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria, conceda all’avvocato pieno accesso all’atto di accusa definitivo e dettagliato, nonché a tutti i documenti del procedimento e in seguito adotti provvedimenti finalizzati a garantire all’avvocato che tutte le dichiarazioni da lui rese dopo aver avuto cognizione dell’atto di accusa dettagliato e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto qualora fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell’accusa fosse sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria.
2.3.
Se il diritto soggettivo all’archiviazione del procedimento penale (alle condizioni descritte supra) sorto a favore dell’imputato sia compatibile con il diritto dell’Unione, sebbene sia possibile sanare in toto, attraverso provvedimenti del giudice nel procedimento giudiziario, la «violazione di forme sostanziali» cui il pubblico ministero non abbia posto rimedio, cosicché, in ultima analisi, la posizione giuridica dell’imputato sarebbe identica a quella che avrebbe avuto in caso di tempestiva eliminazione di detta violazione.
3.
Se possano essere applicate normative nazionali più favorevoli aventi ad oggetto il diritto alla trattazione della causa entro un termine ragionevole, il diritto di essere informati, nonché il diritto di avvalersi di un difensore, nel caso in cui esse, congiuntamente ad altri elementi (il procedimento descritto al punto 1), possano portare all’archiviazione del procedimento penale.
4.
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza il giudice nazionale ad escludere dal procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato due degli imputati, avendo uno di essi deposto su fatti che pregiudicano gli interessi dell’altro imputato, il quale a sua volta non abbia reso alcuna dichiarazione.
In caso di risposta affermativa a tale questione, se il giudice garantisca il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, qualora, dopo aver ammesso a partecipare al procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato contemporaneamente due imputati portatori di interessi contrastanti, nomini nuovi e diversi difensori d’ufficio a ciascuno degli imputati.
(1) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294, pag. 1).
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