15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/5
Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-626/15)
(2016/C 059/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta, C. Hermes, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare parzialmente la decisione del Consiglio dell’11 settembre 2015, come contenuta nella conclusione del Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti dell’11 settembre 2015 recante approvazione della presentazione, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, di un documento di riflessione su una futura proposta alla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, che prevede la creazione di una zona marina protetta nel mare di Weddel, riportata nel verbale sommario, datato 23 settembre 2015, della riunione n. 2554 del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (documento 11837/15, punto 65, pagg. 19 e 20, e documento 11644/1/15/REV), in quanto il Consiglio ha stabilito che il documento di riflessione sia presentato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri invece che a nome della sola Unione;
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condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Consiglio dell’11 settembre 2015, in quanto il Consiglio ha stabilito che il documento di riflessione rivolto alla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, che prevede la creazione di una zona marina protetta nel mare di Weddel, sia presentato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri invece che a nome della sola Unione.
La Commissione sostiene che, considerando che la competenza in materia sarebbe condivisa e ritenendo che, di conseguenza, il documento di riflessione dovrebbe essere deciso all’unanimità ed essere presentato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto osta a che la Commissione presenti tale documento a nome della sola Unione in violazione della competenza esclusiva dell'Unione in materia (e delle prerogative della Commissione di rappresentare l’Unione).
La Commissione deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata.
In primo luogo, la Commissione sostiene che, adottando l’atto impugnato, il Consiglio abbia violato la competenza esclusiva dell’Unione in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare, come contemplata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato il contesto giuridico della misura interessata dall’atto impugnato, sia nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, sia nell’ambito dell’Unione. Dall’altro, la Commissione considera che il Consiglio abbia violato la finalità e il contenuto di tale misura.
In secondo luogo, la Commissione sostiene, in subordine, che anche se la misura non dovesse essere considerata una misura di conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, nell’adottare l’atto impugnato il Consiglio ha comunque violato la competenza esclusiva dell'Unione in quanto quest’ultima dispone della competenza esterna esclusiva in materia atteso che la misura di cui trattasi può incidere su norme dell’Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato che la misura di cui trattasi può incidere su due regolamenti di diritto derivato [regolamenti (CE) nn. 600/2004 (1) e 601/2004 (2)] o modificarli. Dall’altro, la Commissione ritiene che il Consiglio non abbia tenuto conto che possa essere influenzata o modificata la posizione dell’Unione di cui alla decisione quadro del giugno 2014.
(1) Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97, pag. 16).
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