10.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 165/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 23 novembre 2015 — Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — sucursala Câmpulung
(Causa C-627/15)
(2016/C 165/05)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Câmpulung
Parti
Ricorrenti: Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu
Convenute: SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — sucursala Câmpulung
Questioni pregiudiziali
1)
Si stabilisca se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che nell’ambito delle espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» rientra una clausola, inclusa in un contratto di credito stipulato in valuta estera tra un professionista e un consumatore e che non è stata oggetto di negoziato individuale, sulla base della quale, per la restituzione delle rate del mutuo, il debitore è tenuto a farsi carico in via esclusiva del «rischio di valuta», consistente nel potenziale effetto negativo costituito dall’aumento dell’obbligo mensile di pagamento generato dalla fluttuazione dei tassi di cambio della valuta e che dovrebbe sopportare in conseguenza della stipulazione del credito e del rimborso dell’erogazione degli importi sulla base del contratto di credito in una valuta diversa dalla valuta nazionale rumena.
2)
Se, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, deve intendersi che l’obbligo del consumatore di sopportare, in occasione della restituzione del mutuo, la differenza risultante dall’aumento del tasso di cambio della valuta nella quale il mutuo è stato concesso (CHF) rappresenta una remunerazione la cui congruità in relazione al servizio prestato non può essere esaminata al fine di valutarne il carattere abusivo.
3)
Qualora la risposta alla domanda precedente sia nel senso che una clausola siffatta non è sottratta alla valutazione del carattere abusivo, se si possa considerare che detta clausola soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza previsti dalla direttiva in parola, consentendo al consumatore di poter prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze derivanti da tale clausola per quanto lo riguarda.
4)
Se una clausola contrattuale come quella cui al [punto] 4.2 delle Condizioni generali del contratto, secondo la quale alla banca, relativamente ad un credito concesso in CHF, è riconosciuto il diritto di convertirlo in valuta nazionale in condizioni di fluttuazione, al rialzo, del tasso di cambio, superando il 10 %, rispetto al valore del tasso stesso alla data di sottoscrizione del contratto, al fine di evitare che prosegua l’aumento dell’esposizione al rischio di valuta, senza che un diritto analogo sia riconosciuto al consumatore, rientra nell’ambito di tutela della direttiva 93/13 oppure se sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo.
(1) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
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