22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/22
Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 da Toni Klement avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-211/14, Toni Klement/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-642/15 P)
(2016/C 068/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Toni Klement (rappresentante: J. Weiser, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 24 settembre 2015, causa T-211/14;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce tre motivi:
1.
È pacifico che il marchio contestato è stato utilizzato esclusivamente con l’elemento denominativo supplementare «Bullerjan». Nella valutazione del carattere distintivo dell’elemento costitutivo supplementare «Bullerjan», il ricorrente fa valere uno snaturamento delle prove. Il Tribunale avrebbe classificato come (solo) normale il carattere distintivo dell’elemento costitutivo supplementare. Il fatto di considerare come (solo) normale tale carattere distintivo non troverebbe alcun fondamento nelle prove presentate, dato che queste ultime non contengono alcuna indicazione circa la portata, la durata e l’intensità dell’elemento costitutivo «Bullerjan» registrato come marchio.
2.
Con il secondo motivo il ricorrente fa valere il modo contraddittorio con cui il Tribunale ha motivato la propria constatazione secondo cui il marchio contestato ha un elevato carattere distintivo. Da un lato, il Tribunale partirebbe dal presupposto che il marchio in esame ha una «forma inusuale», dall’altro, tuttavia, confermerebbe il fatto che altri produttori vendano forni aventi una forma molto simile. Un’altra contraddizione sarebbe ravvisabile nell’assunto del Tribunale secondo cui, da un lato, l’elevato carattere distintivo del marchio contestato è indipendente dalla sua eventuale funzionalità, dall’altro, questo elevato carattere distintivo non viene rimesso in discussione dalla circostanza che altri forni presentino una forma molto simile, in quanto ciò potrebbe essere dovuto alla ricerca di un determinato risultato tecnico. La motivazione del Tribunale sarebbe quindi contraddittoria da due punti di vista e, di conseguenza, inficiata da un errore di diritto.
3.
Con il terzo motivo il ricorrente fa valere un errore di diritto, sotto diversi profili, nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (RMC) (1). Anzitutto, nella verifica del carattere distintivo del marchio contestato, richiesta ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del RMC, il Tribunale non avrebbe seguito la giurisprudenza della Corte sulla valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali relativi alla forma del prodotto. In contrasto con la giurisprudenza della Corte, il Tribunale non avrebbe effettuato il confronto richiesto tra il marchio in esame e le forme di forno abitualmente utilizzate nel settore. Il Tribunale, poi, avrebbe considerato irrilevante l’eventuale funzionalità della forma del marchio contestato ai fini della valutazione del suo carattere distintivo. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato il principio consolidato secondo cui nella valutazione del carattere distintivo si deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti del caso. Infine, il Tribunale non si sarebbe conformato alla giurisprudenza della Corte sull’uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del titolare di un marchio registrato che costituisce un elemento di un marchio complesso. Al riguardo, il Tribunale avrebbe considerato sufficiente che il marchio utilizzato nell’ambito di un marchio complesso continui ad essere riconosciuto come indicazione di origine. In tal modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che, in base alla chiara formulazione dell’articolo 15, paragrafo, 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e alla giurisprudenza della Corte, si deve sempre esaminare ulteriormente se il carattere distintivo del marchio registrato sia stato alterato. Il Tribunale avrebbe omesso di effettuare tale verifica.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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